Art. 41 — Disciplina sanzionatoria
All'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto e all'applicazione delle sanzioni amministrative provvede l'Autorita' marittima. Alla vigilanza ai fini penali, alle prescrizioni e alla applicazione del Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, provvedono gli organi di vigilanza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), in coordinamento tra loro.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
