Art. 40 — Sanzioni amministrative
Qualora l'Autorita' marittima riscontri che a bordo dell'unita' mercantile o da pesca nazionale vi siano difformita' rispetto al pi- ano di sicurezza approvato ed al relativo "Certificato di sicurezza dell'ambiente di lavoro" che comportino rischi per l'igiene e la sicurezza del lavoratore marittimo, provvede, ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione, non concedendo il rilascio delle spedizioni.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
