Art. 3 — Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)nave: qualsiasi costruzione adibita per fini commerciali, al trasporto marittimo di merci o passeggeri, alla pesca o qualsiasi altro fine di natura commerciale;
- b)nave nuova: qualsiasi nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovava ad un equivalente stadio di costruzione, alla data di entrata in vigore del presente decreto o successivamente ad esso;
- c)nave esistente: qualsiasi nave che non sia nuova;
- d)unita' veloci: unita' cosi' come definite alla regola 1 del capitolo X della Convenzione internazionale SOLAS ed a cui si applica il Codice internazionale per le unita' veloci (International Code of Safety for High Speed - HSC Code);
- e)piattaforme mobili: destinate al servizio di perforazione del fondo marino per la ricerca e lo sfruttamento del fondo stesso e del relativo sottosuolo;
- f)regime di sospensione temporanea di bandiera: il periodo di tempo nel quale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, la nave o unita' mercantile e' autorizzata a dismettere temporaneamente la bandiera;
- g)Ministero: il Ministero dei trasporti e della navigazione Dipartimento della navigazione marittima ed interna - Unita' di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
- h)Autorita' marittima: organo periferico del Ministero dei trasporti e della navigazione e, all'estero, le autorita' consolari;
- i)organi di vigilanza: l'Autorita' marittima, le Aziende Unita' sanitarie locali e gli Uffici di sanita' marittima;
- l)armatore: il responsabile dell'esercizio dell'impresa di navigazione, sia o meno proprietario della nave, ovvero il titolare del rapporto di lavoro con l'equipaggio;
- m)medico competente: medico in possesso di uno dei titoli indicati all'articolo 2, lettera d) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242;
- n)lavoratore marittimo: qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio ((ed appartenente alla categoria della gente di mare di cui agli articoli 114, lettera a), e 115 del codice della navigazione,)) che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave o unita' mercantile o di una nave da pesca;
- o)personale adibito a servizi generali e complementari: personale imbarcato a bordo non facente parte ne' dell'equipaggio ne' dei passeggeri e non impiegato per i servizi di bordo;
- p)ambiente di lavoro: tutti i locali presenti a bordo di una unita' mercantile o da pesca frequentati dal lavoratore marittimo;
- q)locali di lavoro: sono tutti i locali di bordo, chiusi o all'aperto, in cui i lavoratori marittimi esplicano normalmente la propria attivita' lavorativa a bordo e nei quali sono presenti macchinari di propulsione, caldaie, apparati ausiliari, generatori e macchinari elettrici, apparati di controllo o comando, locali destinati al carico, depositi, officine;
- r)locali di servizio: si intendono gli spazi usati per le cucine e locali annessi, i locali destinati ai presidi sanitari (ospedale di bordo, cabina isolamento), ripostigli e locali deposito;
- s)locali alloggio: comprendono le cabine, i locali mensa, i locali di ritrovo, i locali adibiti ai servizi igienici, i locali destinati agli uffici.
Testo vigente dal 4 settembre 2013
