Le navi da passeggeri e le unita' veloci da passeggeri nuove e esistenti, adibite a viaggi nazionali, devono essere conformi alle norme in materia di sicurezza stabilite dal presente decreto. Per quanto riguarda le navi da passeggeri, nuove ed esistenti, delle classi A, B, C e D:

  • a)i processi di costruzione e manutenzione dello scafo, dell'apparato motore principale e ausiliario, degli impianti elettrici e automatici devono essere conformi ai requisiti specificati, ai fini della classificazione, dalle norme di un organismo riconosciuto;
  • b)si applicano le disposizioni del capitolo IV, e relativi emendamenti GMDSS del 1988, e dei capitoli V e VI della "SOLAS 1974";
  • c)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43)). Per quanto riguarda le navi da passeggeri nuove:
  • a)requisiti generali: 1. le navi da passeggeri nuove di classe A devono essere pienamente conformi ai requisiti della "SOLAS 1974" e ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto e dall'allegato I. Per quanto riguarda le regole la cui interpretazione e' lasciata, a norma della "SOLAS 1974", alla discrezionalita' dell'amministrazione, si applicano le interpretazioni contenute nell'allegato I; 2. le navi da passeggeri nuove delle classi B, C e D devono essere conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto e dall'allegato I;
  • b)requisiti relativi alle linee di massimo carico: 1. le navi da passeggeri nuove di lunghezza pari o superiore a 24 metri devono essere conformi alla convenzione "LL66"; 2. ((PUNTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43)); 3. in deroga a quanto previsto ((al comma 2, lettera b), punto 1)), le navi da passeggeri nuove di classe D sono esonerate dall'osservanza del requisito sull'altezza minima della prora stabilito nella convenzione "LL66", 4. le navi da passeggeri nuove dalle classi A, B, C e D sono provviste di ponte completo. Per quanto riguarda le navi da passeggeri esistenti:
  • a)le navi da passeggeri esistenti di classe A devono essere conformi alle regole applicabili alle navi da passeggeri esistenti, definite nella "SOLAS 1974" e ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto e dall'allegato I. Per quanto riguarda le regole la cui interpretazione e' lasciata dalla "SOLAS 1974" alla discrezionalita' dei singoli Stati, si applicano le interpretazioni contenute nell'allegato I;
  • b)le navi da passeggeri esistenti di classe B devono essere conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati nel presente decreto e nell'allegato I;
  • c)le navi da passeggeri esistenti delle classi C e D devono essere conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto ((e dall'allegato I, con esclusione dei Capitoli II-1 e II-2)), nonche' dalla legge 5 giugno 1962, n. 616 e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Prima che le navi da passeggeri esistenti delle classi C e D battenti bandiera di altro Stato ((...)) possano essere adibite a viaggi nazionali regolari, lo Stato di bandiera deve ottenere l'accordo dell'Amministrazione sull'equivalenza del livello di sicurezza previsto dalle citate norme;
  • c-bis)se l'Amministrazione ritiene irragionevoli le norme imposte dall'amministrazione dello Stato di approdo a norma della lettera c), ne informa immediatamente la Commissione europea.
  • d)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43));
  • e)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43)). Per quanto riguarda le unita' veloci da passeggeri ((...)):
  • a)le unita' veloci da passeggeri costruite o sottoposte a riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande entita' dal 1° gennaio 1996, devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalle regole X/2 e X/3 della Convenzione "SOLAS 1974", a meno che:
  • 1)la chiglia sia stata impostata o si trovasse ad un equivalente stadio di costruzione anteriormente al giugno 1998;
  • 2)la consegna e la commessa siano avvenute anteriormente al dicembre 1998;
  • 3)siano pienamente conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (Code of Safety for Dynamically Supported Craft, DSC Code), di cui alla risoluzione A.373 (X) dell'IMO, ((nella versione aggiornata));
  • b)le unita' veloci da passeggeri costruite anterioriormente al 1o gennaio 1996 in base ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci continuano l'attivita' certificata a norma di tale codice;
  • c)le unita' veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1° gennaio 1996, non conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci (HSC code) e conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (DSC code) possono essere ammesse a viaggi nazionali in tratti di mare italiani:
  • 1)qualora gia' adibite a detti viaggi al 4 giugno 1998 e,
  • 2)solo previo accordo dell'Amministrazione.
  • d)i processi di costruzione e manutenzione delle unita' veloci da passeggeri e delle relative apparecchiature sono conformi alle norme fissate, ai fini della classificazione, da un organismo riconosciuto. (( Con riguardo alle navi nuove ed esistenti, le riparazioni, le trasformazioni e le modifiche di grande entita' e le conseguenti variazioni del loro equipaggiamento devono soddisfare i requisiti per navi nuove stabiliti al comma 3, lettera a). Le trasformazioni apportate a una nave al solo scopo di adeguarla a uno standard che assicuri una maggiore capacita' di sopravvivenza non sono considerate cambiamenti di grande entita'. )) (( Le navi costruite in materiale equivalente prima del 20 dicembre 2017 si conformano ai requisiti del presente decreto entro il 22 dicembre 2025. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43)).

Testo vigente dal 23 giugno 2020

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Che cosa è cambiato dal 23 giugno 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 2012 al 23 giugno 2020. 547 parole tolte, 197 parole aggiunte in 18 capoversi.

c) tolto: si applicano le disposizioni per le apparecchiature di navigazione di cui alle regole 17, 18, 19, 20 e 21, del Capitolo V della Convenzione "SOLAS 1974", nella sua versione aggiornata. Gli equipaggiamenti marittimi elencati nell'allegato A.1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modificazioni, e conformi alle disposizioni del decreto stesso, sono considerati conformi anche alle disposizioni in materia di approvazione del tipo di cui alla regola 18.1, Capitolo V, della Convenzione "SOLAS 1974". aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43. Per quanto riguarda le navi da passeggeri nuove:

b) requisiti relativi alle linee di massimo carico: 1. le navi da passeggeri nuove di lunghezza pari o superiore a 24 metri devono essere conformi alla convenzione "LL66"; 2. tolto: i criteri che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quelli della convenzione "LL66" si applicano, per quanto riguarda la lunghezza e la classe, alle navi nuove di lunghezza inferiore a 24 metri aggiunto: PUNTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43; 3. in deroga a quanto previsto tolto: ai paragrafi b) 1 e b)2 aggiunto: al comma 2, lettera b), punto 1, le navi da passeggeri nuove di classe D sono esonerate dall'osservanza del requisito …

c) le navi da passeggeri esistenti delle classi C e D devono essere conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto e tolto: dal capitolo III dell'allegato I, aggiunto: dall'allegato I, con esclusione dei Capitoli II-1 e II-2, nonche' dalla legge 5 giugno 1962, n. 616 e dal decreto del Presidente … navi da passeggeri esistenti delle classi C e D battenti bandiera di altro Stato tolto: membroaggiunto: ... possano essere adibite a viaggi nazionali regolari, lo Stato di bandiera deve ottenere l'accordo dell'Amministrazione sull'equivalenza del livello di sicurezza previsto dalle citate norme;

tolto: d) le navi che subiscono riparazioni, cambiamenti e modifiche di grande entita' e conseguenti variazioni del loro equipaggiamento devono soddisfare i requisiti per navi nuove di cui al comma 3, lettera a). I cambiamenti apportati a una nave esistente al solo scopo di adeguarla a una norma di sicurezza superiore non sono considerati cambiamenti di grande entita';

tolto: e) se non altrimenti disposto nella "SOLAS 1974", le disposizioni di cui alla lettera a) e, se non altrimenti disposto dall'allegato I, le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano ad una nave la cui chiglia era stata impostata o che si trovava a un equivalente stadio di costruzione: 1. a una data anteriore al 1o gennaio 1940: fino al 1o luglio 2006; 2. al 1o gennaio 1940 o a una data posteriore, ma anteriore al 31 dicembre 1962: fino al 1o luglio 2007; 3. al 1o gennaio 1963 o a una data posteriore, ma anteriore al 31 dicembre 1974: fino al 1o luglio 2008; 4. al 1o gennaio 1975 o a una data posteriore, ma anteriore al 31 dicembre 1984: fino al 1o luglio 2009; 5. al 1o gennaio 1985 o a una data posteriore, ma anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto: fino al 1o luglio 2010aggiunto: c-bis) se l'Amministrazione ritiene irragionevoli le norme imposte dall'amministrazione dello Stato di approdo a norma della lettera c), ne informa immediatamente la Commissione europea.

aggiunto: d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43;

aggiunto: e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43. Per quanto riguarda le unita' veloci da passeggeri tolto: battenti bandiera di altro Stato membroaggiunto: ...:

3) siano pienamente conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (Code of Safety for Dynamically Supported Craft, DSC Code), di cui alla risoluzione A.373 (X) dell'IMO, tolto: modificata dalla risoluzione MSC.37 (63) dell'IMO aggiunto: nella versione aggiornata;

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c) le unita' veloci da passeggeri costruite anteriormente al tolto: 1o aggiunto: 1° gennaio 1996, non conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci aggiunto: (HSC code) e conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico aggiunto: (DSC code) possono essere ammesse a viaggi nazionali in tratti di mare italianiaggiunto: :

aggiunto: 1) qualora gia' adibite a detti viaggi al 4 giugno 1998 e,

aggiunto: 2) solo previo accordo dell'Amministrazionetolto: ;aggiunto: .

d) i processi di costruzione e manutenzione delle unita' veloci da passeggeri e delle relative apparecchiature sono conformi alle norme fissate, ai fini della classificazione, da un organismo riconosciuto. tolto: Per quanto riguarda le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera italiana:

tolto: a) le unita' veloci da passeggeri costruite o sottoposte a riparazioni, cambiamenti o aggiunto: Con riguardo alle navi nuove ed esistenti, le riparazioni, le trasformazioni e le modifiche di grande entita' tolto: dal 1° gennaio 1996, devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalle regole X/2 e X/ 3 della Convenzione "SOLAS 1974", a meno che:

tolto: 1) la chiglia sia stata impostata o si trovasse ad un equivalente stadio di costruzione anteriormente al giugno 1998;

tolto: 2) la consegna e la commessa siano avvenute anteriormente al dicembre 1998;

tolto: 3) siano pienamente conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (Code of Safety for Dynamically Supported Craft, DSC Code), di cui alla risoluzione A.373 (X) dell'IMO, modificata dalla risoluzione MSC.37 (63) dell'IMO;

tolto: b) le unita' veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1o gennaio 1996 in base ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci e quelle gia' in esercizio alla data di entrata in vigore aggiunto: e le conseguenti variazioni del loro equipaggiamento devono soddisfare i requisiti per navi nuove stabiliti al comma 3, lettera a). Le trasformazioni apportate a una nave al solo scopo di adeguarla a uno standard che assicuri una maggiore capacita' di sopravvivenza non sono considerate cambiamenti di grande entita'. Le navi costruite in materiale equivalente prima del 20 dicembre 2017 si conformano ai requisiti del presente decretotolto: , continuano l'attivita' certificata secondo la normativa ad esse applicabile;

tolto: c) i processi di costruzione e manutenzione delle unita' veloci da passeggeri e delle relative apparecchiature devono essere conformi alle norme fissate, ai fini della classificazione, da un organismo riconosciuto aggiunto: entro il 22 dicembre 2025. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-04;45~art4 · fonte del testo

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