Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

  • a)nave da pesca: ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, impiegata per fini commerciali per la cattura, o per la cattura e la lavorazione, del pesce o di altre risorse vive del mare;
  • b)nave da pesca nuova: ogni nave da pesca la cui lunghezza fra le perpendicolari e' superiore o uguale a quindici metri, per la quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto:
  • 1)e' stato concluso un contratto di costruzione o di importante trasformazione; oppure
  • 2)in mancanza di un contratto di costruzione, e' stata effettuata la posa della chiglia, ovvero e' stata effettuata una costruzione identificabile con una nave particolare, ovvero e' iniziato il montaggio, con l'impiego di almeno 50 tonnellate o l'1% della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore e' inferiore;
  • c)nave da pesca esistente: ogni nave da pesca la cui lunghezza fra le perpendicolari e' superiore o uguale a diciotto metri e che non e' una nave da pesca nuova;
  • d)nave: ogni nave da pesca nuova od esistente;
  • e)lavoratore marittimo: qualsiasi persona che svolga un'attivita' professionale a bordo di una nave, nonche' i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione del personale a terra che effettua lavori a bordo di una nave all'ormeggio e dei piloti portuali;
  • f)armatore: il proprietario registrato di una nave. Se la nave e' stata noleggiata a scafo nudo o e' gestita interamente o parzialmente da una persona fisica o giuridica diversa dal proprietario registrato in base ad un contratto di gestione, si considera armatore rispettivamente il noleggiatore a scafo nudo o la persona fisica o giuridica che gestisce la nave;
  • g)comandante: la persona cui e' affidato il comando della nave.

Testo vigente dal 27 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;298~art2 · fonte del testo

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