Art. 4 — Esclusioni
1.Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle:
- a)navi o unita' appartenenti alle Amministrazioni militari, doganali, di polizia ed al Corpo dei vigili del fuoco, o da essi direttamente esercitate, ai servizi di protezione civile ed alle navi adibite al trasporto di truppe, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242;
- b)navi da diporto che non sono impiegate in attivita' di traffico commerciale;
- c)navi in cui la vela costituisce il principale mezzo di propulsione, anche se dotate di motore ausiliario.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
