Art. 6 — Formazione dei lavoratori
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, l'armatore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in particolare:
- a)per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi, con particolare riferimento alla lotta antincendio e all'impiego di mezzi di salvataggio e di sopravvivenza, in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474;
- b)per quanto attiene il pronto soccorso e l'assistenza medica a bordo ai sensi della normativa vigente;
- c)in relazione all'impiego delle apparecchiature utilizzate e delle attrezzature di trazione, nonche' ai differenti metodi di segnalazione specie di quella gestuale. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', da adottarsi entro il 31 marzo 2000, sono definiti la durata ed i contenuti minimi della formazione di cui al comma 1, lettera c).
Testo vigente dal 27 agosto 1999
