Nell'ambito del riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, attuato con il d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269, la disposizione, che rimette ad un successivo regolamento la disciplina concernente la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori degli stessi istituti, fa venir meno la garanzia della presenza di rappresentanti della regione in detti organi collegiali di gestione e di controllo interno, in precedenza ad essa attribuita dagli artt. 6 e 8 d.P.R. n. 617/1980, senza che ciò trovi fondamento in alcun esplicito principio della legge di delega n. 421/1992, ne' sia reso necessario dal contesto complessivo del riordinamento del settore; sussiste invero l'esigenza di una partecipazione regionale in tali organi, tenuto conto dell'attività di assistenza svolta dagli istituti. Pertanto deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, secondo comma, e 8 d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269, nella parte in cui non prevedono che del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori degli istituti di ricovero e cura con personalità giuridica di diritto pubblico fanno parte, rispettivamente, due rappresentanti ed un rappresentante della regione. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione così come modificato dalla ordinanza di correzione n. 387 del 1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Art. 2 Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico · Art. 3 Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico · Art. 76 cost. · Art. 117 cost.