Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, nonche' i commi settimo, ottavo, nono e decimo dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Testo vigente dal 3 agosto 1993

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 338/1994

    Illegittimità dichiarata
    25 luglio 1994

    Nell'ambito del riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, attuato con il d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269, la disposizione, che rimette ad un successivo regolamento la disciplina concernente la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori degli stessi istituti, fa venir meno la garanzia della presenza di rappresentanti della regione in detti organi collegiali di gestione e di controllo interno, in precedenza ad essa attribuita dagli artt. 6 e 8 d.P.R. n. 617/1980, senza che ciò trovi fondamento in alcun esplicito principio della legge di delega n. 421/1992, ne' sia reso necessario dal contesto complessivo del riordinamento del settore; sussiste invero l'esigenza di una partecipazione regionale in tali organi, tenuto conto dell'attività di assistenza svolta dagli istituti. Pertanto deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, secondo comma, e 8 d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269, nella parte in cui non prevedono che del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori degli istituti di ricovero e cura con personalità giuridica di diritto pubblico fanno parte, rispettivamente, due rappresentanti ed un rappresentante della regione. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione così come modificato dalla ordinanza di correzione n. 387 del 1994. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 2 Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico · Art. 3 Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico · Art. 76 cost. · Art. 117 cost.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;269~art8 · fonte del testo