Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, alla revisione dei riconoscimenti gia' attribuiti con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorita' di ricerca. (( I membri del consiglio di amministrazione degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico, nonche' i commissari straordinari in carica alla data del 15 novembre 1996 e quelli eventualmente nominati in loro sostituzione, sono prorogati fino all'insediamento del direttore generale e del nuovo consiglio di amministrazione e comunque non oltre il 30 giugno 1997. )) Fermo restando il disposto di cui all'art. 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'attivita' di ricerca dell'ospedale Bambino Gesu' appartenente alla Santa Sede, e' disciplinata, limitatamente al periodo del riconoscimento quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, secondo le modalita' previste dal presente decreto per gli istituti di ricovero e cura aventi personalita' giuridica pubblica. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617. Ai concorsi in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nell'art. 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Gli istituti, entro novanta giorni dalla emanazione del decreto previsto dall'art. 2, comma 3, adeguano i propri statuti e regolamenti. Decorso tale termine, il Ministro della sanita' provvede in via sostitutiva. Il parere o l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ove previsti dal presente decreto, sono resi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, i provvedimenti relativi sono, comunque, adottati.

Testo vigente dal 19 gennaio 1997

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 338/1994

    Illegittimità dichiarata
    25 luglio 1994

    Nei rapporti tra Stato e regioni interventi in sostituzione di una mancata intesa tra Stato e Conferenza Stato-regioni o in assenza di un parere a quest'ultima richiesto non sono contrari a Costituzione, a condizione che il Governo, nell'adottare il provvedimento sul quale non è intercorsa l'intesa nel termine previsto o non è stato espresso il parere, fornisca un'adeguata motivazione; tale obbligo non necessita di una previsione specifica in ogni disposizione che richiede il parere o l'intesa, giacché esso è connaturato al principio di leale cooperazione al quale si deve ispirare il sistema complessivo dei rapporti tra Stato e regioni, con la conseguenza che, anche in assenza di una esplicita e ripetuta previsione, sussiste un dovere di correttezza nella tempestiva convocazione della Conferenza, chiamata ad esprimere il proprio parere o l'intesa, ed un obbligo di motivazione in rapporto alla mancata espressione del parere o dell'intesa anche in relazione al rispetto o meno dei termini previsti. Alla luce di tali principi - senz'altro applicabili, anche in mancanza di specifiche previsioni, nel caso di specie - non è fondata, sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione e della lesione dell'autonomia regionale, la censura della norma secondo cui, nella disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, lo Stato può adottare comunque i provvedimenti di revisione di riconoscimenti già attribuiti anche quando, richiesto il parere o l'intesa con la Conferenza Stato- regioni, tale atto non sia reso entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., dell'art. 7, primo e settimo comma, d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269). - S. nn. 116/1994 e 204/1993. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 2 Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico · Art. 3 Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico · Art. 76 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 19 gennaio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1993 al 19 gennaio 1997. 12 parole tolte, 16 parole aggiunte.

… riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorita' di ricerca. I membri tolto: dei consigli aggiunto: del consiglio di amministrazione degli tolto: Istituti aggiunto: istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico tolto: eaggiunto: , nonche' i commissari straordinari in carica alla data tolto: di entrata in vigore del presente decreto aggiunto: del 15 novembre 1996 e quelli eventualmente nominati in loro sostituzione, sono prorogati fino all'insediamento del direttore generale e del nuovo consiglio di amministrazione e comunque non oltre il 30 giugno tolto: 1994 aggiunto: 1997. Fermo restando il disposto di cui all'art. 4, comma 13, del decreto legislativo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;269~art7 · fonte del testo

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