Art. 14 — Abrogazione di norme
Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono o restano abrogati:
- a)il regio decreto 26 dicembre 1877, n. 4219, ed il regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1700;
- b)il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154;
- c)l'articolo 3 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202;
- d)il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407;
- e)l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1967, n. 48. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3, sono o restano abrogati:
- a)l'articolo 64 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
- b)gli articoli 164, 165 e 289 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- c)il regio decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1036 e le relative norme di attuazione emanate con decreto ministeriale 12 agosto 1924 (in Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1924, n. 193);
- d)gli articoli 12, 15, primo comma, lettera a), 17-bis, limitatamente alla denominazione "ragionerie regionali dello Stato", e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;
- e)gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291;
- f)l'articolo 3 della legge 13 luglio 1965, n. 883, limitatamente all'istituzione della ragioneria regionale dello Stato con sede in Campobasso;
- g)gli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;
- h)l'articolo 4, commi primo, secondo, sesto, settimo, ottavo e nono, della legge 26 aprile 1982, n. 181;
- i)l'articolo 19, comma ottavo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
- j)l'articolo 1 della legge 7 agosto 1985, n. 427;
- k)l'articolo 10, commi primo e quarto, della legge 7 agosto 1985, n. 428;
- l)l'articolo 1, comma 2, della legge 27 novembre 1991, n. 378;
- m)l'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
- n)l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573.
Testo vigente dal 17 dicembre 1997
