Art. 5 — Abrogazione
Sono abrogate le seguenti norme: articoli 1, 28, 29, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 53, 54, 55, 57, 59, limitatamente ai commi 2› e 4›, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 della legge 7 agosto 1973, n. 519, nonche' tutte le altre incompatibili con il presente decreto. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1› gennaio 1994.
Testo vigente dal 3 agosto 1993
