Sono organi degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico:

  • 1)il consiglio di amministrazione;
  • 2)il direttore generale;
  • 3)il collegio dei revisori;
  • 4)il comitato tecnico scientifico. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, modalita' di nomina, composizione, durata, attribuzioni e funzionamento degli organi. Con lo stesso decreto sono disciplinate, altresi', le modalita' di nomina del Direttore scientifico e le rela- tive attribuzioni. 1 Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per gli organi di cui al comma 1, numeri 2) e 3).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

La corte costituzionale con sentenza 19-25 luglio 1994, n. 338 (G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui non prevede che del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori degli istituti di ricovero e cura con personalita' giuridica di diritto pubblico fanno parte, rispettivamente, due rappresentanti ed un rappresentante della regione ".

Testo vigente dal 4 agosto 1994

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 338/1994

    Ha colpito questo articolo
    25 luglio 1994

    Nell'ambito del riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, attuato con il d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269, la disposizione, che rimette ad un successivo regolamento la disciplina concernente la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori degli stessi istituti, fa venir meno la garanzia della presenza di rappresentanti della regione in detti organi collegiali di gestione e di controllo interno, in precedenza ad essa attribuita dagli artt. 6 e 8 d.P.R. n. 617/1980, senza che ciò trovi fondamento in alcun esplicito principio della legge di delega n. 421/1992, ne' sia reso necessario dal contesto complessivo del riordinamento del settore; sussiste invero l'esigenza di una partecipazione regionale in tali organi, tenuto conto dell'attività di assistenza svolta dagli istituti. Pertanto deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, secondo comma, e 8 d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269, nella parte in cui non prevedono che del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori degli istituti di ricovero e cura con personalità giuridica di diritto pubblico fanno parte, rispettivamente, due rappresentanti ed un rappresentante della regione. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione così come modificato dalla ordinanza di correzione n. 387 del 1994. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 2 Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico · Art. 3 Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico · Art. 76 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 agosto 1994

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1993 al 4 agosto 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La corte costituzionale con sentenza 19-25 luglio 1994, n. 338 (G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui non prevede che del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori degli istituti di ricovero e cura con personalita' giuridica di diritto pubblico fanno parte, rispettivamente, due rappresentanti ed un rappresentante della regione ".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;269~art3 · fonte del testo

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