Sono abrogati:

  • a)l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, gli articoli da 41 a 49 e da 54 a 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione vigente in materia di reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1;
  • b)gli articoli da 68 a 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli articoli 3 e 7, ad eccezione del comma 2, e all'articolo 8, comma 3, le parole: "salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge" della legge 30 novembre 1989, n. 398, e ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui all'articolo 4, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2. Per ciascuna universita', con l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione incompatibile in materia di trasferimenti di ricercatori e di professori universitari. Restano escluse dall'abrogazione, fino all'entrata in vigore di una legge sullo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari, le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di compiti didattici attribuiti ai soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, della predetta legge n. 341 del 1990.

Testo vigente dal 6 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-07-03;210~art6 · fonte del testo

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