Il rapporto di lavoro del personale degli Istituti di diritto pubblico e' disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Ai concorsi per l'assunzione negli istituti si applica il regolamento previsto dall'art.18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1, la predetta disciplina viene adeguata - limitatamente al personale addetto alla ricerca - con particolare riguardo ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, al numero e alla tipologia delle prove di esame, alla nomina e alla composizione delle commissioni esaminatrici. Ai fini delle assunzioni negli Istituti di diritto privato si applicano i requisiti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Testo vigente dal 3 agosto 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;269~art4 · fonte del testo