Art. 2 — Criteri di organizzazione
Sono organi dell'Istituto superiore di sanita':
- a)il comitato amministrativo;
- b)il comitato scientifico;
- c)il direttore dell'Istituto. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati la composizione, la durata e il funzionamento degli organi di cui al comma 1, nonche' le modalita' dell'organizzazione dell'Istituto in strutture operative. Il regolamento altresi' disciplina:
- a)i compiti dell'Istituto, coordinando quelli di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni, con quelli indicati dall'art. 1 del presente decreto;
- b)le modalita' per la stipula di accordi di collaborazione con altre amministrazioni, enti, associazioni italiane e straniere, che debbono essere sottoposti al vaglio etico e tecnico del comitato scientifico, nonche' le modalita' per i versamenti dei relativi contributi, utilizzando il sistema della tesoreria unica;
- c)le modalita' di conferimento di borse di studio;
- d)le modalita' di realizzazione e gestione dei servizi sociali per il personale dell'Istituto;
- e)le modalita' di conferimento, gli obblighi e i diritti relativi agli incarichi temporanei di collaborazione, anche a cittadini stranieri, per l'attuazione di programmi di ricerca;
- f)l'acquisto e la gestione di beni e servizi, nonche' la tenuta dei conti e la gestione della spesa, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico;
- g)i servizi a pagamento resi dall'Istituto, con il criterio della copertura dei costi;
- h)la verifica dei costi e del rendimento dei servizi dell'Istituto e l'utilizzazione delle risorse;
- i)le attivita' formative, di perfezionamento e aggiornamento professionale rivolte al personale del servizio sanitario nazionale. Il regolamento raccoglie tutte le disposizioni normative rela- tive all'Istituto. Le restanti norme vigenti sono abrogate ai sensi dell'art. 5.
Testo vigente dal 3 agosto 1993
