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Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 2004 al 23 ottobre 2007. 1003 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Per la realizzazione del sistema ferroviario transeuropeo nazionale convenzionale il gestore dell'infrastruttura autorizza l'apertura al pubblico servizio o l'immissione in esercizio esclusivamente di sottosistemi di natura strutturale progettati, costruiti ed installati in modo da soddisfare i pertinenti requisiti essenziali al momento in cui essi sono integrati nel sistema, assicurando la coerenza di tali sottosistemi con il sistema nel quale vengono integrati. Si considerano interoperabili e conformi ai requisiti essenziali ad essi applicabili i sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale muniti della dichiarazione CE di verifica di cui all'allegato V. La verifica dell'interoperabilita' nel rispetto dei requisiti essenziali di un sottosistema di natura strutturale costitutivo del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e' compiuta con riferimento alle relative STI, se esistenti. Nel periodo precedente la pubblicazione di una STI o comunque mancando le specifiche europee, per il rispetto dei requisiti essenziali si applicano le pertinenti specifiche tecniche vigenti, comunicate dall'amministrazione competente agli altri Stati membri e alla Commissione europea. La dichiarazione CE di verifica di cui al comma 2 e' redatta, prima che il sottosistema di natura strutturale sia immesso in servizio, dall'ente appaltante o dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea, previo svolgimento della procedura di verifica CE di cui all'allegato VI. Ai fini di quanto previsto dal comma 4, la procedura di verifica CE e' effettuata da un organismo notificato, a richiesta dell'ente appaltante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea. L'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea che richiede a un organismo notificato di istruire la procedura di verifica CE di un sottosistema strutturale mette a disposizione dello stesso organismo la documentazione tecnica necessaria relativa alle caratteristiche del sottosistema, come individuata dall'allegato VI. La documentazione tecnica contiene i documenti necessari relativi alle caratteristiche del sottosistema nonche', eventualmente, quelli che attestano la conformita' dei componenti di interoperabilita'. Essa contiene anche gli elementi relativi alle condizioni ed ai limiti d'uso, alle istruzioni di manutenzione, di sorveglianza continua o periodica, di regolazione e di riparazione. Ai fini della procedura di verifica CE di un sottosistema l'organismo notificato incaricato inizia la propria attivita' nella fase di progettazione e copre tutto il periodo di costruzione fino alla fase della dichiarazione di conformita', precedente l'entrata in servizio del sottosistema. Il compito dell'organismo notificato comprende anche la verifica delle interfacce del sottosistema in questione rispetto al sistema in cui viene integrato, sulla scorta delle informazioni disponibili nella STI pertinente e nei registri di cui all'articolo 12. La dichiarazione CE di verifica dell'interoperabilita' e' allegata alla documentazione tecnica raccolta dall'organismo notificato incaricato di istruire la procedura di verifica. In caso di rinnovamento o di ristrutturazione di un sottosistema, il gestore dell'infrastruttura verifica se l'importanza dei lavori giustifichi la necessita' di una nuova autorizzazione ai sensi del comma 1. Tale autorizzazione e' necessaria ogniqualvolta il livello di sicurezza puo' risentire dei lavori previsti. L'amministrazione competente provvede a verificare per mezzo anche del gestore dell'infrastruttura, che i sottosistemi siano gestiti e mantenuti conformemente ai requisiti essenziali ad essi applicabili. Gli enti appaltanti che realizzano il sistema ferroviario transeuropeo nazionale convenzionale inseriscono nei documenti generali o nei capitolati di oneri propri di ogni appalto il riferimento alle STI applicate e alle prescrizioni del gestore dell'infrastruttura per la verifica CE del sottosistema. Se l'amministrazione competente, anche su segnalazione del gestore dell'infrastruttura, accerta che un sottosistema di natura strutturale munito della dichiarazione CE di verifica, corredata della documentazione tecnica, non soddisfa interamente le disposizioni del presente decreto e in particolare i requisiti essenziali, richiede l'esecuzione di verifiche supplementari con spese a carico del costruttore. L'amministrazione competente informa senza ritardo la Commissione europea delle richieste di verifica supplementare di cui al comma 12, esponendone i motivi. Non e' consentita l'apertura al pubblico servizio o la messa in esercizio di un sottosistema di natura strutturale privo di requisiti essenziali o con irregolare dichiarazione CE di verifica o privo della stessa. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro. Non e' consentita l'utilizzazione di un sottosistema di natura strutturale in modo difforme dalla sua destinazione. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro. Se nel corso dell'attivita' di vigilanza sull'applicazione del presente decreto viene rilevato che un sottosistema di interoperabilita', munito della dichiarazione di verifica CE, messo in servizio e utilizzato conformemente alla sua destinazione non soddisfa i requisiti essenziali o, comunque, le disposizioni del presente decreto, l'amministrazione competente adotta provvedimenti per limitarne il campo di applicazione ovvero per vietarne l'impiego, informandone il gestore dell'infrastruttura. Quando il gestore dell'infrastruttura rileva le carenze di cui al presente comma, ne informa immediatamente l'amministrazione competente adottando le misure urgenti necessarie per evitare l'impiego del sottosistema. L'amministrazione competente informa senza ritardo la Commissione europea dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 16, esponendo i motivi della decisione. Se risulta, anche a seguito di segnalazione da parte degli enti appaltanti o del gestore dell'infrastruttura, che le STI non soddisfano completamente i requisiti essenziali, l'amministrazione competente interpella il Comitato previsto all'articolo 21 della direttiva. Nei casi di irregolarita' di cui al comma 14 e, comunque, in tutti i casi in cui risulti che un sottosistema di natura strutturale non e' interoperabile non soddisfacendo i requisiti essenziali, l'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o l'utilizzatore del sottosistema di natura strutturale provvedono alla sua regolarizzazione ai sensi del presente decreto, alle condizioni stabilite dall'amministrazione competente e dal gestore dell'infrastruttura. Qualora la non conformita' persista l'amministrazione competente e il gestore dell'infrastruttura procedono in conformita' ai commi 16 e 17. L'amministrazione competente informa senza ritardo la Commissione europea dei casi di cui al comma 19 e delle misure adottate. I provvedimenti di cui ai comma 16 e 19 sono motivati e comunicati all'ente appaltante o al suo mandatario stabilito nell'Unione europea e all'utilizzatore del sottosistema, che sono tenuti a sostenere tutte le spese conseguenti ai medesimi provvedimenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2007, N. 163

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-09-30;268~art6 · fonte del testo

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