Art. 15 — Libera circolazione dei sottosistemi
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 maggio 2019, n. 57.
Abrogato dal 26 giugno 2019
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 maggio 2019, n. 57.
Abrogato dal 26 giugno 2019
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 2010 al 26 giugno 2019. 120 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, non e' consentito vietare, limitare od ostacolare la costruzione, la messa in servizio e l'esercizio di sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario, che sono conformi ai requisiti essenziali. In particolare, non possono esigersi verifiche che sono gia' state compiute:
tolto: a) nell'ambito della procedura concernente la dichiarazione CE di verifica, i cui elementi sono indicati nell'allegato V, o in altri Stati membri, prima o dopo l'entrata in vigore del presente decreto, al fine di verificare la conformita' con identici requisiti nelle medesime condizioni operative;
tolto: b) in altri Stati membri, prima o dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, al fine di verificare la conformita' con identici requisiti nelle medesime condizioni operative.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MAGGIO 2019, N. 57
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-08;191~art15 · fonte del testo
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