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Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 2004 al 23 ottobre 2007. 907 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Per la realizzazione dei sottosistemi relativi al sistema ferroviario transeuropeo nazionale convenzionale sono utilizzati esclusivamente componenti d'interoperabilita' che consentono di soddisfare i requisiti essenziali. La conformita' del componente d'interoperabilita' ai requisiti essenziali e' attestata dalla dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego di cui all'allegato IV. La conformita' dei componenti d'interoperabilita' ai requisiti essenziali e' stabilita con riferimento alle condizioni previste dalle relative STI, comprese le pertinenti specifiche europee, se esistenti. Nel periodo precedente la pubblicazione di una STI o comunque mancando le specifiche europee, per il rispetto dei requisiti essenziali si applicano le pertinenti specifiche tecniche vigenti comunicate dall'amministrazione competente agli altri Stati membri e alla Commissione europea. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono indicati i riferimenti alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate comunitarie i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. La dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego di cui al comma 2 e' redatta, prima dell'immissione sul mercato del componente d'interoperabilita', dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea, sulla base della valutazione di conformita' di cui all'allegato IV, punto 2. Ai fini di quanto previsto dal comma 5, la valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego del componente d'interoperabilita' e' effettuata da un organismo notificato a richiesta del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea. Se i componenti d'interoperabilita' sono oggetto di disposizioni comunitarie o nazionali che le recepiscono concernenti aspetti diversi da quelli previsti dal presente decreto, la dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego ai sensi del presente decreto deve indicare che i componenti d'interoperabilita' rispondono anche ai requisiti previsti da dette disposizioni. In tale caso la dichiarazione CE dovra' essere redatta sulla base di attestazione rilasciata dagli organismi appositamente notificati ai sensi delle predette disposizioni. Gli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 7, qualora non assolti dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea, sono a carico di chiunque immette sul mercato i componenti di interoperabilita' o assembla i medesimi componenti o parti degli stessi di diversa origine, o produce componenti per uso proprio. I componenti di interoperabilita' muniti della dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego sono sottoposti a interventi di verifica e manutenzione da parte degli utilizzatori atti a garantire nel tempo il mantenimento dei requisiti essenziali, nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni adottate dal gestore dell'infrastruttura. Non e' consentita l'immissione sul mercato di componenti di interoperabilita' privi di requisiti essenziali o con irregolare dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego o privi della stessa. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro. Non e' consentita l'utilizzazione di componenti di interoperabilita' in modo difforme dalla loro destinazione. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro. Se nel corso dell'attivita' di vigilanza sull'applicazione del presente decreto viene accertato che un componente di interoperabilita', pur munito della dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego, immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione, rischia di compromettere il soddisfacimento dei requisiti essenziali, l'amministrazione competente adotta provvedimenti provvisori per limitarne il campo di applicazione ovvero per vietarne l'impiego o per ritirarlo dal mercato, informandone il gestore dell'infrastruttura. Quando il gestore dell'infrastruttura rileva le carenze di cui al presente comma ne informa immediatamente l'amministrazione competente, adottando le misure urgenti necessarie per limitare o evitare l'impiego del componente in questione, relativamente al sottosistema in cui e' inserito. L'amministrazione competente informa senza ritardo la Commissione europea delle misure adottate ai sensi del comma 12, esponendo i motivi della decisione e precisando in particolare se la non conformita' deriva da una inosservanza dei requisiti essenziali, da una errata applicazione delle specifiche europee, a condizione che sia richiesta l'applicazione di queste specifiche, oppure da una lacuna delle specifiche europee. In quest'ultimo caso la comunicazione e' inviata anche al Ministero delle attivita' produttive - Ispettorato tecnico dell'industria. L'amministrazione competente adotta nei casi di cui al comma 12 provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo l'esame dei casi e le consultazioni comunitarie da parte della stessa. Se risulta, anche su segnalazione del gestore dell'infrastruttura, che determinate specifiche europee non soddisfano i requisiti essenziali, l'amministrazione competente richiede alla Commissione europea il ritiro parziale o totale di tali specifiche dalle pubblicazioni in cui sono iscritte, o la loro modifica. Nei casi di irregolarita' di cui al comma 10 e, comunque, in tutti i casi in cui risulti che il componente di interoperabilita' non e' conforme ai requisiti essenziali o non e' idoneo all'impiego, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o l'utilizzatore del componente provvedono alla sua regolarizzazione ai sensi del presente decreto, alle condizioni stabilite dall'amministrazione competente e dal gestore dell'infrastruttura. Qualora la non conformita' persista l'amministrazione competente e il gestore dell'infrastruttura procedono in conformita' ai commi 12, 13 e 14. L'amministrazione competente informa senza ritardo la Commissione europea dei casi di cui al comma 16 e delle misure adottate. I provvedimenti di cui ai commi 12, 14 e 16 sono motivati e comunicati al fabbricante o ai suoi mandatari stabiliti nell'Unione europea e all'utilizzatore, che sono tenuti a sostenere tutte le spese conseguenti ai medesimi provvedimenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2007, N. 163

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-09-30;268~art5 · fonte del testo

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