Art. 7 — Organismi notificati
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2007, n. 163.
Abrogato dal 23 ottobre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2007, n. 163.
Abrogato dal 23 ottobre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 2004 al 23 ottobre 2007. 469 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli organismi che intendono essere notificati dallo Stato italiano in uno o piu' settori dell'interoperabilita', ai fini dello svolgimento delle valutazioni di cui agli articoli 5 e 6, devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'allegato VII e la qualificazione dei laboratori dei quali intendono avvalersi e dei quali devono garantire la piena idoneita' e rispondenza ai requisiti, anche mediante la riconduzione alla propria diretta responsabilita' dei provvedimenti organizzativi e gestionali e mediante la direzione e vigilanza del personale ivi operante. La domanda per il riconoscimento ai fini della notifica e' presentata, secondo lo schema di cui all'allegato VIII, all'amministrazione competente. Ai fini del riconoscimento dell'organismo, l'amministrazione competente provvede all'istruttoria per la verifica dei requisiti previsti dall'allegato VII. Per tale verifica e' preventivamente condotta l'analisi della documentazione prevista dall'allegato VIII; qualora la stessa risulti completa e conforme e' disposta almeno una successiva verifica ispettiva estesa anche ai laboratori di prova di cui l'organismo dichiara di avvalersi. La verifica ispettiva presso la sede dell'organismo candidato accerta l'esistenza dei requisiti minimi previsti dall'allegato VII, nonche' l'attuazione della struttura organizzativa e l'adozione di adeguate procedure di funzionamento correlate agli stessi requisiti. La verifica ispettiva inoltre accerta l'adozione da parte dell'organismo delle procedure di qualificazione dei laboratori preposti alle prove, che devono operare in conformita' alle norme della serie UNI CEI EN ISO IEC 17025, e successive modificazioni e integrazioni. I laboratori dei quali l'organismo dichiara di avvalersi, per eseguire le prove in campo ferroviario rientranti nei settori di cui all'allegato IX, dispongono di personale, attrezzature e competenze specifiche indicate nell'allegato X. Per le prove rientranti in settori diversi da quelli di cui all'allegato IX, i laboratori dispongono di personale, attrezzature e competenze specifiche in conformita' alle norme della serie UNI CEI EN ISO IEC 17025 e successive modificazioni e integrazioni. Per i laboratori preposti alle prove dei sottosistemi che richiedono interventi sulle linee ferroviarie e sui rotabili sono definite, previa approvazione del gestore dell'infrastruttura, dall'organismo notificato che ha dichiarato di avvalersi degli stessi, le procedure necessarie a garantire la sicurezza delle prove e del personale. In tale caso l'organismo notificato dispone di personale abilitato alla protezione dei cantieri di lavoro. Il grado di approfondimento della verifica ispettiva tiene conto dell'eventuale accreditamento dell'organismo in conformita' alle norme applicabili della serie UNI CEI EN 45000, e successive modificazioni e integrazioni, relative alle organizzazioni preposte alle attivita' di certificazione e ispezione. L'esito della verifica e' motivatamente comunicato al richiedente entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della domanda, fermo restando che i termini di cui sopra si intendono interrotti in caso di richieste di integrazione da parte dell'amministrazione competente. In caso di esito positivo della verifica di cui al presente articolo, l'amministrazione competente notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'organismo, indicandone le attivita' e i settori di interoperabilita' di competenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2007, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-09-30;268~art7 · fonte del testo
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