Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 2001 al 23 ottobre 2007. 522 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Per la realizzazione del sistema nazionale ferroviario ad alta velocita' il gestore dell'infrastruttura autorizza l'apertura al pubblico servizio o l'immissione in esercizio esclusivamente dei sottosistemi strutturali che soddisfano i requisiti essenziali previsti dall'allegato III al presente decreto. Sono considerati interoperabili e conformi ai requisiti essenziali ad essi applicabili i sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario ad alta velocita', muniti della dichiarazione di verifica CE. La verifica dell'interoperabilita', nel rispetto dei requisiti essenziali, di un sottosistema di natura strutturale costitutivo del sistema ferroviario ad alta velocita', e' effettuata con riferimento alle STI, qualora esistenti. In mancanza di STI, l'amministrazione competente comunica agli altri Stati membri e alla commissione le norme vigenti e le specifiche tecniche applicate per soddisfare i requisiti essenziali. E' fatto obbligo agli enti che realizzano il sistema nazionale ferroviario ad alta velocita' di inserire nei documenti generali o nei capitolati di oneri propri di ogni appalto il riferimento alle STI applicate. Sono competenti a istruire la procedura di verifica CE ai fini della relativa dichiarazione di cui al precedente comma gli organismi di cui all'articolo 7. Le dichiarazioni di verifica CE di ogni sottosistema strutturale sono emesse dagli enti che realizzano il sistema nazionale ferroviario ad alta velocita'. La dichiarazione di verifica CE dell'interoperabilita' e' allegata alla documentazione tecnica raccolta dall'organismo notificato incaricato di istruire la procedura di verifica. L'ente aggiudicatore che richiede a un organismo notificato di istruire la procedura di verifica CE di un sottosistema strutturale mette a disposizione dello stesso organismo la documentazione tecnica necessaria relativa alle caratteristiche del sottosistema, come individuata dall'allegato VI al presente decreto. Tale documentazione contiene anche gli elementi relativi alle condizioni e ai limiti di utilizzazione, ai piani di manutenzione, di sorveglianza continua o periodica, di regolazione e riparazione. Ai fini della procedura di verifica CE l'organismo notificato, su incarico dell'ente aggiudicatore, inizia la propria attivita' nella fase di progettazione e la prosegue per tutto il periodo della costruzione e fino alla fase di certificazione precedente l'entrata in servizio del sottosistema. L'amministrazione competente, in caso di segnalazione da parte degli enti aggiudicatori che le STI non soddisfano completamente i requisiti essenziali, interpella il Comitato previsto all'articolo 21 della direttiva. Se il gestore dell'infrastruttura constata che un sottosistema non soddisfa interamente le disposizioni di cui al presente decreto, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 5, commi 10 e seguenti, richiede l'esecuzione di verifiche supplementari con spese a carico del costruttore. Nell'ipotesi che siano richieste le verifiche supplementari di cui al comma 12, ne viene data immediata comunicazione alla commissione. Se, nel corso dell'attivita' di vigilanza, viene rilevato che un sottosistema di interoperabilita', munito della dichiarazione di verifica CE, immesso nel mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione non soddisfa i requisiti essenziali o, comunque, le disposizioni del presente decreto, l'amministrazione competente adotta le misure opportune per limitarne il campo di applicazione ovvero per vietarne l'impiego o per ritirarlo dal mercato, con spese a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari stabiliti nella Comunita'. Quando il gestore dell'infrastruttura rileva le carenze di cui al presente comma, ne informa immediatamente l'Amministrazione competente adottando le misure urgenti necessarie per evitare l'impiego del sottosistema.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2007, N. 163

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-24;299~art6 · fonte del testo

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