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Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 2004 al 23 ottobre 2007. 561 parole tolte, 10 parole aggiunte in 17 capoversi.

tolto: Ai fini del presente decreto si intende per:

tolto: a) direttiva: la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

tolto: b) sistema ferroviario transeuropeo convenzionale: il sistema ferroviario di cui all'allegato I, costituito dalle infrastrutture ferroviarie, che comprendono le linee e gli impianti fissi della rete transeuropea di trasporto costruite o adattate per il trasporto ferroviario convenzionale ed il trasporto ferroviario combinato, e dal materiale rotabile progettato per percorrere dette infrastrutture;

tolto: c) interoperabilita': la capacita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuita' dei treni garantendo il livello di prestazioni richiesto per le linee; tale capacita' si fonda sull'insieme delle prescrizioni regolamentari, tecniche ed operative che debbono essere soddisfatte per ottemperare ai requisiti essenziali;

tolto: d) sottosistemi: il risultato della divisione del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale come indicato nell'allegato II; tali sottosistemi, i cui requisiti essenziali sono definiti nell'allegato III, sono di natura strutturale o funzionale;

tolto: e) componenti di interoperabilita': qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. Il concetto di "componente" comprende i beni materiali e immateriali, quali il software;

tolto: f) requisiti essenziali: l'insieme delle condizioni di cui all'allegato III che devono essere soddisfatte dal sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilita', comprese le interfacce;

tolto: g) specifica europea: una specifica tecnica comune, un'omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea, quali definite all'articolo 1, paragrafi 8, 9, 10, 11 e 12, della direttiva 93/38/CEE;

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

tolto: h) specifiche tecniche di interoperabilita', in seguito denominate "STI": le specifiche di cui e' oggetto ciascun sottosistema o parte di sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabiita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

tolto: i) organismo notificato: l'organismo incaricato di valutare la conformita' o l'idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' o di istruire la procedura di verifica "CE" dei sottosistemi;

tolto: l) sistema ferroviario transeuropeo nazionale convenzionale: la parte del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale costituita dalle infrastrutture definite nell'allegato I, sezione 3, punto 3.8 della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 e dai materiali rotabili che utilizzano dette infrastrutture;

tolto: m) gestore dell'infrastruttura: il soggetto indicato agli articoli 3, comma 1, lettera h), e 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;

tolto: n) amministrazione competente: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e dei sistemi informativi e statistici;

tolto: o) ente appaltante: ogni soggetto, responsabile della realizzazione di un sottosistema, tenuto al rilascio della dichiarazione di verifica CE di cui all'allegato V, previo espletamento della relativa procedura effettuata dall'organismo notificato al quale la stessa e' stata aggiudicata o, comunque, affidata dal predetto soggetto, ai sensi dell'articolo 6, comma 5;

tolto: p) organismo comune rappresentativo: l'organismo composto da rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie e dell'industria, incaricato di elaborare le STI;

tolto: q) ristrutturazione: lavori importanti di modifica di un sottosistema o di una parte di sottosistema che richiedono una nuova autorizzazione di messa in servizio, secondo la normativa del settore;

tolto: r) rinnovamento: lavori importanti di sostituzione di un sottosistema o di una parte di sottosistema che necessitano di una nuova autorizzazione di messa in servizio, secondo la normativa del settore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2007, N. 163

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-09-30;268~art2 · fonte del testo

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