Sono abrogati, a decorrere dal l settembre 1995:

  • a)la legge 10 dicembre 1942, n. 1551;
  • b)gli articoli 1, 3, 6, 7, 8 e successive modificazioni, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088;
  • c)la legge 13 luglio 1966, n. 558;
  • d)gli articoli da 1 a 20 compreso, nonche' i primi tre commi dell'art. 21 della legge 11 novembre 1975, n. 627, e successive modificazioni;
  • e)tutte le disposizioni di legge in contrasto o, comunque, incompatibili con le norme del presente decreto, oltre a quelle espressamente menzionate nei precedenti e nel presente articolo. Gli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, nonche' l'art. 20, commi 2 e 3 della legge 5 maggio 1976, n. 187, a far data dal 1 settembre 1995 non si applicano al personale appartenente ai ruoli sottufficiali della Guardia di finanza. Al personale che, alla data del 31 agosto 1995, si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista dagli articoli 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, e 12 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni. Ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria spettante al medesimo personale, restano in vigore i livelli retributivi di inquadramento di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, e alla relativa legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216.

Testo vigente dal 27 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199~art71 · fonte del testo

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