Art. 1 — Natura e funzioni
L'Istituto superiore di sanita', (I.S.S.) e' organo tecnico- scientifico del Servizio sanitario nazionale e dipende dal Ministro della sanita'. L'Istituto e' dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile. Svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica. L'Istituto:
- a)promuove, con compiti di indirizzo tecnico e di coordinamento, programmi di interesse nazionale, coerenti con gli obiettivi del Pi- ano sanitario nazionale, nel campo della promozione e tutela della salute, in collaborazione con le regioni e con le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere, nonche' con enti pubblici e privati di rilevanza nazionale;
- b)partecipa, anche con propri centri operativi e contributi finanziari, a progetti di attivita' esteri od internazionali, finalizzati alla tutela della salute pubblica, ovvero a programmi di studio e ricerca di enti e di istituzioni nazionali;
- c)svolge funzioni di certificazione o di accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali nel settore della sanita' pubblica;
- d)svolge attivita' di consulenza del Governo e delle regioni per i rispettivi piani sanitari;
- e)effettua controlli su vaccini, farmaci e dispositivi medici, alimenti, presidi chimici e diagnostici previsti dalle norme interne e comunitarie;
- f)esplica, in collaborazione con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) e con gli altri enti o amministazioni che si occupano di produzione e impiego dell'energia termoelettrica, nucleare e delle sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici, attivita' di consulenza per la tutela della salute pubblica;
- g)promuove programmi di ricerca scientifica sui rapporti tra sa- lute ed ambiente;
- h)propone programmi e sperimentazioni cliniche di interesse nazionale, da svolgere presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nelle aziende ospedaliere;
- i)assume iniziative di formazione, perfezionamento e aggiornamento sulla salute pubblica e l'organizzazione sanitaria, rivolte al personale del servizio sanitario nazionale e degli altri organi ed enti di promozione e tutela della salute. Il Ministro della sanita' presenta, ogni tre anni, al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dall'Istituto e sul programma per il triennio successivo.
Testo vigente dal 3 agosto 1993
