Art. 4 — Bilancio
L'Istituto provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'. Tale fondo e' ripartito in articoli, adottati con deliberazione del comitato amministrativo entro il 30 aprile di ciascun anno in relazione agli obiettivi da perseguire e trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dall'adozione. La gestione finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
Testo vigente dal 3 agosto 1993
