Art. 5 — Agenzia per i servizi sanitari regionali

E' istituita una agenzia dotata di personalita' giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanita', con compiti di supporto delle attivita' regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria. COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 FEBBRAIO 2001, N. 17, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 MARZO 2001, N. 129. Il direttore dell'agenzia e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei all'ammistrazione. Il direttore e' assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale non rinnovabile. Per consentire all'Agenzia di fare fronte tempestivamente e compiutamente ai propri compiti istituzionali, in particolare per quanto concerne il supporto al Ministero della sanita' per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, da correlare effettivamente alle risorse finanziarie necessarie e disponibili, la dotazione organica del relativo personale e' determinata in cinquanta unita' di personale di ruolo e in trenta unita' di personale con contratto a termine di diritto privato. L'Agenzia puo' avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unita'. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari a lire 12,8 miliardi a partire dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). Sono abrogati i commi 11 e 12 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 2007, n. 244

7

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 357) che "La gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che svolge attivita' di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano".

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 128/1994

    Questione infondata
    7 aprile 1994

    Ne' le competenze conferite al Ministero della sanità dall'art. 1, comma primo, lett. b), d.lgs. n. 266 del 1993, in ordine alla verifica comparativa, dei costi e dei risultati conseguiti dalle Regioni e dal S.S.N., ne' le attribuzioni riconosciute all'Agenzia per i servizi sanitari regionali dall'art. 5, primo comma, stesso d.lgs., di supporto delle attività regionali e di valutazione comparativa dei costi e dei servizi, configurano - anche quando presentano un contenuto di valutazione dell'attività delle regioni - una forma di controllo sulle regioni medesime diversa da quelle delineate in sede costituzionale. Le funzioni in questione sono infatti collegate all'attività di "coordinamento del sistema informativo sanitario" richiamato dall'art. 1, primo comma, lett. b) citato d.lgs., tra le competenze statali, e, seppure strumentali, risultano necessarie sia rispetto al fine dell'ottimizzazione delle prestazioni sanitarie sia rispetto ai compiti riservati allo Stato in tema di programmazione sanitaria, di determinazione degli "standards" delle prestazioni da assicurare, nonché di distribuzione della spesa pubblica, alla luce degli indirizzi fissati dall'art. 1, l. n. 421 del 1992. Ne', infine, sussiste sovrapposizione tra le predette funzioni di valutazione comparativa espletate dai due organismi, poiché queste si svolgono, nel rispetto del principio di cooperazione tra Stato e regioni, su piani diversi e sono volte a perseguire maggiori conoscenze utili alle scelte politiche e amministrative da adottare. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo comma, lett. b); 5, d.lgs. 30 giugno 1993, n. 266, sollevata per violazione degli artt. 76, 117, 118 e della VIII disposizione transitoria e finale, commi secondo e terzo, Cost.). - Sul principio di cooperazione tra Stato e regioni in materia sanitaria, v. S. nn. 356/1992, 279/1992, 49/1991, 338/1989. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 1 Riordinamento del Ministero della sanita' · Art. 5 Riordinamento del Ministero della sanita' · Art. 6 Riordinamento del Ministero della sanita' · Art. 1 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 2001 al 1 gennaio 2008. 2 parole tolte.

… Il direttore e' assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale non rinnovabile. tolto: 4. Per consentire all'Agenzia di fare fronte tempestivamente e compiutamente ai propri compiti istituzionali, … esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unita' tolto: 5. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte con un contributo annuo a … rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001)aggiunto: . Sono abrogati i commi 11 e 12 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 2007, n. 244

    La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 357) che "La gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che svolge attivita' di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;266~art5 · fonte del testo

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