(( All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Per consentire all'Agenzia di fare fronte tempestivamente e compiutamente ai propri compiti istituzionali, in particolare per quanto concerne il supporto al Ministero della sanita' per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, da correlare effettivamente alle risorse finanziarie necessarie e disponibili, la dotazione organica del relativo personale e' determinata in cinquanta unita' di personale di ruolo e in trenta unita' di personale con contratto a termine di diritto privato. L'Agenzia puo' avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unita'". E' abrogata la tabella A allegata al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. - (Regolamento di organizzazione e funzionamento) - 1. Con regolamento del consiglio di amministrazione, approvato dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvate le norme sul funzionamento degli organi dell'Agenzia, con la previsione di sottoporre all'approvazione dei Ministeri della sanita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i bilanci e i rendiconti; sull'organizzazione dei servizi; sulla gestione amministrativo-contabile; sull'ordinamento del personale, articolando quello di ruolo in quattro categorie e in un livello di dirigenza, quest'ultimo nel limite di otto unita', con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale. Nella disciplina relativa all'ordinamento del personale sono previste norme di prima attuazione per il conferimento di non oltre il venticinque per cento dei posti istituiti di livello non dirigenziale mediante concorso riservato al personale gia' in servizio". All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, le parole: "secondo la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266" sono sostituite dalle seguenti: "secondo la procedura prevista dall'articolo 2-bis del presente decreto". Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e' abrogato. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, previsto ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per la copertura dei posti di ruolo dirigenziale di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, introdotto dal comma 2 del presente articolo, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali puo' avvalersi delle graduatorie relative ai concorsi dirigenziali banditi dal Ministero della sanita'. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola volta". )) ((All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5)) Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari a lire 12,8 miliardi a partire dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ((come rideterminata)) dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).
Testo vigente dal 20 aprile 2001
