(( All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Per consentire all'Agenzia di fare fronte tempestivamente e compiutamente ai propri compiti istituzionali, in particolare per quanto concerne il supporto al Ministero della sanita' per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, da correlare effettivamente alle risorse finanziarie necessarie e disponibili, la dotazione organica del relativo personale e' determinata in cinquanta unita' di personale di ruolo e in trenta unita' di personale con contratto a termine di diritto privato. L'Agenzia puo' avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unita'". E' abrogata la tabella A allegata al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. - (Regolamento di organizzazione e funzionamento) - 1. Con regolamento del consiglio di amministrazione, approvato dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvate le norme sul funzionamento degli organi dell'Agenzia, con la previsione di sottoporre all'approvazione dei Ministeri della sanita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i bilanci e i rendiconti; sull'organizzazione dei servizi; sulla gestione amministrativo-contabile; sull'ordinamento del personale, articolando quello di ruolo in quattro categorie e in un livello di dirigenza, quest'ultimo nel limite di otto unita', con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale. Nella disciplina relativa all'ordinamento del personale sono previste norme di prima attuazione per il conferimento di non oltre il venticinque per cento dei posti istituiti di livello non dirigenziale mediante concorso riservato al personale gia' in servizio". All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, le parole: "secondo la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266" sono sostituite dalle seguenti: "secondo la procedura prevista dall'articolo 2-bis del presente decreto". Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e' abrogato. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, previsto ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per la copertura dei posti di ruolo dirigenziale di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, introdotto dal comma 2 del presente articolo, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali puo' avvalersi delle graduatorie relative ai concorsi dirigenziali banditi dal Ministero della sanita'. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola volta". )) ((All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5)) Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari a lire 12,8 miliardi a partire dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ((come rideterminata)) dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

Testo vigente dal 20 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 2001 al 20 aprile 2001. 64 parole tolte, 209 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Per consentire all'Agenzia tolto: per i servizi sanitari regionali di far aggiunto: di fare fronte tempestivamente e compiutamente ai propri compiti istituzionali, in particolare per quanto concerne … correlare effettivamente alle risorse finanziarie necessarie e disponibili, la dotazione organica del relativo personaletolto: , stabilita con il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e' determinata in cinquanta unita' di personale di ruolo e aggiunto: in trenta unita' di personale con contratto a termine di diritto privato. L'Agenzia puo' avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unita'tolto: . Conseguentementeaggiunto: ". E' abrogata la tabella A allegata al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266tolto: , e' sostituita dalla seguente:

tolto: "Tabella A- DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELL'AGENZIA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI.

tolto: Direttore.................................... 1 Personale di ruolo............................ 50 Personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato........................30".aggiunto: . Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. - (Regolamento di organizzazione e funzionamento) - 1. Con regolamento del consiglio di amministrazione, approvato dal Ministro della sanita', di concerto … il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvate le normetolto: : sul funzionamento degli organi aggiunto: dell'Agenzia, con la previsione di sottoporre all'approvazione dei Ministeri della sanita' e del tesoro, … posti istituiti di livello non dirigenziale mediante concorso riservato al personale gia' in serviziotolto: .aggiunto: ". All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, le parole: "secondo la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266" sono sostituite dalle seguenti: "secondo la procedura prevista dall'articolo 2-bis del presente decreto". Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e' abrogato. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui tolto: al presente articolo aggiunto: all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, previsto tolto: in base all'articolo aggiunto: ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive tolto: modifiche. Gli organi dell'Agenzia, aggiunto: modificazioni. Per la copertura dei posti di ruolo dirigenziale di cui all'articolo 2aggiunto: -bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, aggiunto: introdotto dal comma 2 del presente articolo, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali puo' avvalersi delle graduatorie relative ai concorsi dirigenziali banditi dal Ministero della sanita'. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e sono rinnovabili tolto: per una sola voltatolto: .aggiunto: ". All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5 Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte con un contributo annuo a … lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come tolto: rideterminato aggiunto: rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2001-02-19;17~art2 · fonte del testo

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