Art. 1 — Funzioni del Ministero della sanità

Il Ministero della sanita' esercita le funzioni amministrative riservate allo Stato della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e succes- sive modifiche ed integrazioni, in materia sanitaria, non delegate alle regioni ((ai sensi dell'art. 7 dalla stessa legge)). Il Ministero partecipa alla elaborazione e alla attuazione delle politiche comunitarie. Il Ministero svolge, inoltre funzioni in materia di:

  • a)programmazione sanitaria, predisposizione del piano sanitario nazionale, definizione degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione, indirizzo del Servizio sanitario nazionale, determinazione dei livelli delle prestazioni da assicurare uniformente sul territorio nazionale;
  • b)coordinamento del sistema informativo sanitario e verifica comparativa dei costi e dei risultati conseguiti dalle regioni e dalle strutture operative del Servizio sanitario nazionale;
  • c)vigilanza sulla conformita' delle specialita' medicinali alle norme nazionali e comunitarie, e regolamentazione della materia farmaceutica tenuto conto delle indicazioni della commissione di cui all'art. 7;
  • d)sanita' pubblica, sanita' pubblica veterinaria, nutrizione e igiene degli alimenti;
  • e)ricerca e sperimentazione in materia sanitaria;
  • f)professioni e attivita' sanitarie.

Testo vigente dal 25 agosto 1993

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 128/1994

    Questione infondata
    7 aprile 1994

    Ne' le competenze conferite al Ministero della sanità dall'art. 1, comma primo, lett. b), d.lgs. n. 266 del 1993, in ordine alla verifica comparativa, dei costi e dei risultati conseguiti dalle Regioni e dal S.S.N., ne' le attribuzioni riconosciute all'Agenzia per i servizi sanitari regionali dall'art. 5, primo comma, stesso d.lgs., di supporto delle attività regionali e di valutazione comparativa dei costi e dei servizi, configurano - anche quando presentano un contenuto di valutazione dell'attività delle regioni - una forma di controllo sulle regioni medesime diversa da quelle delineate in sede costituzionale. Le funzioni in questione sono infatti collegate all'attività di "coordinamento del sistema informativo sanitario" richiamato dall'art. 1, primo comma, lett. b) citato d.lgs., tra le competenze statali, e, seppure strumentali, risultano necessarie sia rispetto al fine dell'ottimizzazione delle prestazioni sanitarie sia rispetto ai compiti riservati allo Stato in tema di programmazione sanitaria, di determinazione degli "standards" delle prestazioni da assicurare, nonché di distribuzione della spesa pubblica, alla luce degli indirizzi fissati dall'art. 1, l. n. 421 del 1992. Ne', infine, sussiste sovrapposizione tra le predette funzioni di valutazione comparativa espletate dai due organismi, poiché queste si svolgono, nel rispetto del principio di cooperazione tra Stato e regioni, su piani diversi e sono volte a perseguire maggiori conoscenze utili alle scelte politiche e amministrative da adottare. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo comma, lett. b); 5, d.lgs. 30 giugno 1993, n. 266, sollevata per violazione degli artt. 76, 117, 118 e della VIII disposizione transitoria e finale, commi secondo e terzo, Cost.). - Sul principio di cooperazione tra Stato e regioni in materia sanitaria, v. S. nn. 356/1992, 279/1992, 49/1991, 338/1989. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 1 Riordinamento del Ministero della sanita' · Art. 5 Riordinamento del Ministero della sanita' · Art. 6 Riordinamento del Ministero della sanita' · Art. 1 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 agosto 1993

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1993 al 25 agosto 1993. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… modifiche ed integrazioni, in materia sanitaria, non delegate alle regioni ai sensi dell'art. 7 tolto: della aggiunto: dalla stessa legge. Il Ministero partecipa alla elaborazione e alla attuazione delle politiche comunitarie. Il Ministero svolge, inoltre funzioni in materia di:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;266~art1 · fonte del testo

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