Art. 1 — Funzioni del Ministero della sanità
Il Ministero della sanita' esercita le funzioni amministrative riservate allo Stato della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e succes- sive modifiche ed integrazioni, in materia sanitaria, non delegate alle regioni ((ai sensi dell'art. 7 dalla stessa legge)). Il Ministero partecipa alla elaborazione e alla attuazione delle politiche comunitarie. Il Ministero svolge, inoltre funzioni in materia di:
- a)programmazione sanitaria, predisposizione del piano sanitario nazionale, definizione degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione, indirizzo del Servizio sanitario nazionale, determinazione dei livelli delle prestazioni da assicurare uniformente sul territorio nazionale;
- b)coordinamento del sistema informativo sanitario e verifica comparativa dei costi e dei risultati conseguiti dalle regioni e dalle strutture operative del Servizio sanitario nazionale;
- c)vigilanza sulla conformita' delle specialita' medicinali alle norme nazionali e comunitarie, e regolamentazione della materia farmaceutica tenuto conto delle indicazioni della commissione di cui all'art. 7;
- d)sanita' pubblica, sanita' pubblica veterinaria, nutrizione e igiene degli alimenti;
- e)ricerca e sperimentazione in materia sanitaria;
- f)professioni e attivita' sanitarie.
Testo vigente dal 25 agosto 1993
