In ordine alla questione di costituzionalità dell'art. 6, d.lgs. n. 266 del 1993, che conferma - rispetto al d.lgs. n. 27 del 1993 e al decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1993 - la presenza, nell'apparato periferico del Ministero della sanità, degli uffici veterinari per gli adempimenti CEE, ben può farsi richiamo, pur nella diversità della disposizione impugnata, alle argomentazioni enunciate in precedenti decisioni della Corte, volte ad escludere la lesione delle competenze regionali, in base alle quali si è ritenuto che l'esistenza di tali uffici conserva il suo fondamento nella riserva statale sanzionata dall'art. 6, lett. a), l. n. 833 del 1978, in tema di "rapporti internazionali" e di "profilassi internazionale" in materia veterinaria e che in quest'ultima decisione debba farsi rientrare anche il sistema dei controlli veterinari disciplinati dalle direttive comunitarie: infatti, per la specialità della materia, il termine "internazionale" è da intendersi nel significato più comprensivo di "esterna al territorio nazionale", con inclusione, quindi, dei rapporti tra gli Stati membri della Comunità. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, l. 30 giugno 1993, n. 266, sollevata per violazione degli artt. 76, 117, 118 e della VIII disposizione transitoria e finale, commi secondo e terzo, Cost.). - S. nn. 382/1993, 458/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Art. 1 Riordinamento del Ministero della sanita' · Art. 5 Riordinamento del Ministero della sanita' · Art. 6 Riordinamento del Ministero della sanita' · Art. 1 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale