Art. 15-quater — Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità

I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. ((La COVIP puo' utilizzare i dati, le notizie, le informazioni acquisiti esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dal presente decreto, ivi compresa l'adozione di misure correttive e di provvedimenti sanzionatori, nonche' per le seguenti finalita':

  • a)pubblicare indicatori per ciascuna forma pensionistica complementare, che possano essere di aiuto agli aderenti e ai beneficiari nelle decisioni concernenti la loro posizione individuale;
  • b)difendersi nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso i propri provvedimenti.)) (( I dipendenti della COVIP, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione dell'incarico, e hanno l'obbligo di riferire all'organo di vertice della COVIP tutte le irregolarita' constatate, anche quando configurino fattispecie di reato perseguibile d'ufficio. Tali persone non divulgano ad alcuna persona o autorita' i dati, le notizie, le informazioni ricevuti in ragione dell'ufficio, se non in forma sommaria o aggregata, garantendo che le singole forme pensionistiche complementari non possano essere individuate. )) Il segreto d'ufficio non puo' essere comunque opposto nei confronti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze. La COVIP collabora con l'Isvap, la Banca d'Italia e la Consob, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni e tutelare la stabilita' del mercato. La COVIP collabora altresi' con l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, anche mediante scambio di informazioni. Dette Autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Accordi di collaborazione e scambi di informazioni possono intervenire tra la COVIP e le Autorita', anche estere, preposte alla vigilanza sui gestori di cui all'articolo 6 e ((sui depositari)) di cui all'articolo 7, al fine di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo. Nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea, la COVIP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le istituzioni dell'Unione europea e con le autorita' e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni e adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2018, N. 147)). Ai fini indicati al comma 1-sexies, la COVIP puo' concludere con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri e con l'AEAP accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La COVIP puo' ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. (( La COVIP, secondo le modalita' e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con:
  • a)le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilita' analoghe in quanto autorita' monetarie;
  • b)all'occorrenza, altre autorita' pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento. )) (( La COVIP puo' scambiare informazioni con le autorita' amministrative o giudiziarie o gli altri organismi che intervengono nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi alle forme pensionistiche complementari. )) La COVIP e' l'unica Autorita' italiana competente ad effettuare e a ricevere, sia nella qualita' di Autorita' dello Stato membro di origine sia in quella di Autorita' dello Stato membro ospitante, gli scambi di comunicazioni con le altre Autorita' degli Stati membri, con riguardo ai fondi pensione che ((effettuano trasferimenti transfrontalieri ovvero)) svolgono attivita' transfrontaliera, nonche' a comunicare le disposizioni di diritto nazionale che devono trovare applicazione ai sensi ((degli articoli 14-bis, comma 5 e 15-ter, commi 4 e 5)). (( Gli scambi e le comunicazioni di informazioni previsti dal presente articolo avvengono nel rispetto delle seguenti condizioni:
  • a)le informazioni sono scambiate o comunicate nell'esercizio delle funzioni di controllo o di vigilanza dei soggetti interessati;
  • b)le informazioni ricevute dai soggetti interessati sono soggette all'obbligo del segreto d'ufficio di cui al presente articolo;
  • c)le informazioni ricevute dalla COVIP provenienti dalle istituzioni dell'Unione europea, nonche' dalle autorita' e dai comitati che compongono il SEVIF possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane o a terzi soltanto con il consenso del soggetto che le ha fornite e unicamente per i fini per cui il consenso e' stato accordato. ))

Testo vigente dal 1 febbraio 2019

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Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 2012 al 1 febbraio 2019. 37 parole tolte, 353 parole aggiunte in 8 capoversi.

… salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. aggiunto: La COVIP puo' utilizzare i dati, le notizie, le informazioni acquisiti esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dal presente decreto, ivi compresa l'adozione di misure correttive e di provvedimenti sanzionatori, nonche' per le seguenti finalita':

aggiunto: a) pubblicare indicatori per ciascuna forma pensionistica complementare, che possano essere di aiuto agli aderenti e ai beneficiari nelle decisioni concernenti la loro posizione individuale;

aggiunto: b) difendersi nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso i propri provvedimenti. I dipendenti della COVIP, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficioaggiunto: , anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione dell'incarico, e hanno l'obbligo di riferire tolto: alla aggiunto: all'organo di vertice della COVIP tutte le irregolarita' constatate, anche quando configurino fattispecie di reatotolto: . aggiunto: perseguibile d'ufficio. Tali persone non divulgano ad alcuna persona o autorita' i dati, le notizie, le informazioni ricevuti in ragione dell'ufficio, se non in forma sommaria o aggregata, garantendo che le singole forme pensionistiche complementari non possano essere individuate. Il segreto d'ufficio non puo' essere comunque opposto nei confronti del Ministro del … le Autorita', anche estere, preposte alla vigilanza sui gestori di cui all'articolo 6 e tolto: sulle banche depositarie aggiunto: sui depositari di cui all'articolo 7, al fine di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo. Nei … nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. tolto: Le informazioni ricevute dalla COVIP da parte dei predetti soggetti non possono essere trasmesse ad altre Autorita' italiane o a terzi senza il consenso dell'Autorita' che le ha fornite aggiunto: PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2018, N. 147. Ai fini indicati al comma 1-sexies, la COVIP puo' concludere con le autorita' … con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. La COVIPaggiunto: , secondo le modalita' e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con:

aggiunto: a) le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilita' analoghe in quanto autorita' monetarie;

aggiunto: b) all'occorrenza, altre autorita' pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento. La COVIP puo' scambiare informazioni con le autorita' amministrative o giudiziarie o gli altri organismi che intervengono nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi alle forme pensionistiche complementari. La COVIP e' l'unica Autorita' italiana competente ad effettuare e a ricevere, sia nella qualita' … comunicazioni con le altre Autorita' degli Stati membri, con riguardo ai fondi pensione che aggiunto: effettuano trasferimenti transfrontalieri ovvero svolgono attivita' transfrontaliera, nonche' a comunicare le disposizioni di diritto nazionale che devono trovare applicazione ai sensi tolto: dell'articolo aggiunto: degli articoli 14-bis, comma 5 e 15-ter, commi 4tolto: , 5 e 6 aggiunto: e 5. Gli scambi e le comunicazioni di informazioni previsti dal presente articolo avvengono nel rispetto delle seguenti condizioni:

aggiunto: a) le informazioni sono scambiate o comunicate nell'esercizio delle funzioni di controllo o di vigilanza dei soggetti interessati;

aggiunto: b) le informazioni ricevute dai soggetti interessati sono soggette all'obbligo del segreto d'ufficio di cui al presente articolo;

aggiunto: c) le informazioni ricevute dalla COVIP provenienti dalle istituzioni dell'Unione europea, nonche' dalle autorita' e dai comitati che compongono il SEVIF possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane o a terzi soltanto con il consenso del soggetto che le ha fornite e unicamente per i fini per cui il consenso e' stato accordato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252~art15quater · fonte del testo