[1](( Le risorse dei fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)

[2]ad h), in gestione sono depositate presso un unico soggetto, distinto dal gestore, che presenti i requisiti di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. )) (( Il soggetto nominato quale depositario:

  • a)mantiene in custodia tutti gli strumenti finanziari del fondo pensione che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei propri libri contabili e tutti gli strumenti finanziari che possono essergli fisicamente consegnati;
  • b)garantisce che tutti gli strumenti finanziari siano registrati in conti separati, aperti a nome del fondo pensione, in modo tale che possano essere chiaramente identificati come appartenenti allo stesso;
  • c)per tutte le altre risorse diverse dagli strumenti finanziari di cui alla lettera a) il depositario verifica la proprieta' da parte del fondo pensione di tali risorse, in base a informazioni o documenti forniti dal fondo pensione e, se disponibili, in base a prove esterne. Il depositario conserva e mantiene aggiornato un registro relativo a tali attivi;
  • d)esegue le istruzioni impartite dal fondo pensione o dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, alle norme statutarie e regolamentari del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis;
  • e)accerta che nelle operazioni che coinvolgano le attivita' del fondo pensione il controvalore sia rimesso al fondo pensione nei termini d'uso;
  • f)accerta che i redditi prodotti dagli attivi ricevano una destinazione conforme alle regole del fondo pensione;
  • g)per quanto compatibili, svolge ogni altro compito previsto dall'articolo 48 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa di attuazione, per gli OICR. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2018, N. 147)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2018, N. 147)). La Banca d'Italia puo' vietare la libera disponibilita' degli attivi, depositati ((o custoditi)) presso ((un soggetto)) avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia provvede su richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa dell'Autorita' competente dello Stato membro di origine del fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche comunitarie di cui all'articolo 15-ter. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. (( Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarita' riscontrate nella gestione dei fondi pensione e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario. Il depositario e' nominato mediante un contratto scritto. Il contratto disciplina la trasmissione delle informazioni ritenute necessarie per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni. Nello svolgimento dei compiti stabiliti al comma 2 il fondo pensione e il depositario agiscono in modo leale, corretto, professionale e indipendente nonche' nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari. Il depositario non svolge attivita' in relazione al fondo pensione che possano creare conflitti di interesse tra il fondo pensione, gli aderenti e i beneficiari e lo stesso depositario, a meno che abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle sue funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli aderenti e ai beneficiari nonche' all'organo amministrativo del fondo pensione. Il depositario e' responsabile nei confronti del fondo pensione e degli aderenti e beneficiari di ogni perdita da essi subita in conseguenza del colposo inadempimento o dell'inappropriato adempimento dei suoi obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l'inadempimento e' stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, e' tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilita' per ogni altra perdita subita dal fondo pensione, dagli aderenti e dai beneficiari in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al quale e' stata eventualmente delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilita' del depositario. ))

Testo vigente dal 1 febbraio 2019

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2017 al 1 febbraio 2019. 103 parole tolte, 531 parole aggiunte in 9 capoversi.

Le risorse dei fonditolto: , affidate in gestione, aggiunto: di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)

aggiunto: ad h), in gestione sono depositate presso un tolto: soggetto aggiunto: unico soggetto, distinto dal gestoreaggiunto: , che presenti i requisiti di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il tolto: depositario aggiunto: soggetto nominato quale depositario:

aggiunto: a) mantiene in custodia tutti gli strumenti finanziari del fondo pensione che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei propri libri contabili e tutti gli strumenti finanziari che possono essergli fisicamente consegnati;

aggiunto: b) garantisce che tutti gli strumenti finanziari siano registrati in conti separati, aperti a nome del fondo pensione, in modo tale che possano essere chiaramente identificati come appartenenti allo stesso;

aggiunto: c) per tutte le altre risorse diverse dagli strumenti finanziari di cui alla lettera a) il depositario verifica la proprieta' da parte del fondo pensione di tali risorse, in base a informazioni o documenti forniti dal fondo pensione e, se disponibili, in base a prove esterne. Il depositario conserva e mantiene aggiornato un registro relativo a tali attivi;

aggiunto: d) esegue le istruzioni impartite dal aggiunto: fondo pensione o dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, tolto: allo statuto aggiunto: alle norme statutarie e regolamentari del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bistolto: . Si applicano,aggiunto: ;

aggiunto: e) accerta che nelle operazioni che coinvolgano le attivita' del fondo pensione il controvalore sia rimesso al fondo pensione nei termini d'uso;

aggiunto: f) accerta che i redditi prodotti dagli attivi ricevano una destinazione conforme alle regole del fondo pensione;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: g) per quanto compatibili, tolto: le disposizioni relative ai depositari degli Oicr diversi dagli OICVM di cui agli articoli 47, 48 e 49 aggiunto: svolge ogni altro compito previsto dall'articolo 48 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa di attuazionetolto: . Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarita' riscontrate nella gestione dei fondi pensione. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, e 3, quale banca depositaria puo' anche essere nominata una banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai fini della direttiva 85/611/CEEaggiunto: , per gli OICR. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2018, N. 147. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2018, N. 147. La Banca d'Italia puo' vietare la libera disponibilita' degli attivi, depositati tolto: presso una banca aggiunto: o custoditi presso un soggetto avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente sede in uno … origine del fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche comunitarie di cui all'articolo 15-ter. tolto: 3-quater. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositati … sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessiaggiunto: . Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarita' riscontrate nella gestione dei fondi pensione e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario. Il depositario e' nominato mediante un contratto scritto. Il contratto disciplina la trasmissione delle informazioni ritenute necessarie per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni. Nello svolgimento dei compiti stabiliti al comma 2 il fondo pensione e il depositario agiscono in modo leale, corretto, professionale e indipendente nonche' nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari. Il depositario non svolge attivita' in relazione al fondo pensione che possano creare conflitti di interesse tra il fondo pensione, gli aderenti e i beneficiari e lo stesso depositario, a meno che abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle sue funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli aderenti e ai beneficiari nonche' all'organo amministrativo del fondo pensione. Il depositario e' responsabile nei confronti del fondo pensione e degli aderenti e beneficiari di ogni perdita da essi subita in conseguenza del colposo inadempimento o dell'inappropriato adempimento dei suoi obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l'inadempimento e' stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, e' tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilita' per ogni altra perdita subita dal fondo pensione, dagli aderenti e dai beneficiari in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al quale e' stata eventualmente delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilita' del depositario.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252~art7 · fonte del testo