Art. 5-bis — Funzioni fondamentali

I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, si dotano delle seguenti funzioni fondamentali: una funzione di gestione dei rischi, una funzione di revisione interna e, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, una funzione attuariale. I fondi pensione assicurano ai titolari di funzioni fondamentali la sussistenza delle condizioni necessarie ad un efficace svolgimento delle proprie mansioni che sia obiettivo, equo e indipendente. I fondi pensione di cui al comma 1 possono attribuire a una singola persona o unita' organizzativa piu' di una funzione fondamentale, ad eccezione della funzione di revisione interna che e' indipendente e distinta dalle altre funzioni fondamentali. La singola persona o unita' organizzativa cui e' affidata la funzione fondamentale e' diversa da quella che svolge una funzione fondamentale simile nell'impresa promotrice. Tenendo conto della dimensione, della natura, della portata e della complessita' delle attivita' dei fondi pensione, la COVIP puo' autorizzare i fondi a svolgere funzioni fondamentali attraverso la stessa singola persona o unita' organizzativa dell'impresa promotrice, purche' il fondo pensione illustri alla COVIP il modo in cui previene o gestisce eventuali conflitti d'interesse con l'impresa promotrice. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma 3, i titolari di una funzione fondamentale comunicano le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilita' all'organo di amministrazione o al direttore generale, secondo quanto disposto dall'ordinamento interno del fondo, che stabilisce quali azioni intraprendere. Fatto salvo il privilegio contro l'autoincriminazione, il titolare di una funzione fondamentale comunica alla COVIP se l'organo al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attivita' non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive nei seguenti casi:

  • a)quando la persona o l'unita' organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha rilevato il rischio sostanziale che il fondo pensione non soddisfi un requisito legale significativo e l'ha comunicato all'organo del fondo pensione al quale trasmette le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attivita' del fondo pensione e cio' possa avere un impatto significativo sugli interessi degli aderenti e dei beneficiari;
  • b)quando la persona o l'unita' organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha notato una violazione significativa della legislazione, dei regolamenti o delle disposizioni amministrative applicabili al fondo pensione e alle sue attivita' nell'ambito della funzione fondamentale di quella persona o unita' organizzativa e l'ha comunicato all'organo del fondo pensione al quale trasmette le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attivita'. La COVIP tutela, nei limiti consentiti dall'ordinamento giuridico, la riservatezza dei dati personali dei soggetti che effettuano comunicazioni ai sensi del comma 5. In particolare, fermo restando il segreto d'ufficio di cui all'articolo 15-quater, comma 1, l'identita' del soggetto che ha effettuato la comunicazione puo' essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui la comunicazione si riferisce. I fondi pensione di cui al comma 1 adottano procedure volte a garantire che i soggetti che effettuano comunicazioni ai sensi del comma 5 siano tutelati contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali, conseguenti a tali comunicazioni. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di calunnia o diffamazione ovvero dei casi di responsabilita' civile, l'effettuazione di comunicazioni ai sensi del comma 5 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto fra il titolare di una funzione fondamentale e il fondo pensione.

Testo vigente dal 1 febbraio 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252~art5bis · fonte del testo

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