Art. 14-bis — Trasferimento transfrontaliero a un fondo di un altro Stato membro

I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP possono trasferire tutte o parte delle passivita', delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonche' le attivita' corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico a un fondo pensione ricevente registrato o autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea e rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341. Il trasferimento di cui al comma 1 e' soggetto all'approvazione preventiva:

  • a)della maggioranza degli aderenti e la maggioranza dei beneficiari coinvolti nel trasferimento o, se del caso, la maggioranza dei loro rappresentanti. Le informazioni relative alle condizioni del trasferimento sono messe a disposizione degli aderenti e dei beneficiari coinvolti o, se del caso, dei loro rappresentanti in modo tempestivo da parte del fondo pensione trasferente prima che il fondo ricevente presenti istanza di autorizzazione alla propria Autorita' di vigilanza;
  • b)dell'impresa promotrice. Il trasferimento di cui al comma 1 e' inoltre soggetto all'autorizzazione da parte dell'autorita' competente dello Stato membro di origine del fondo pensione ricevente previo consenso della COVIP. A tal fine la COVIP valuta se:
  • a)nel caso di un trasferimento parziale delle passivita', delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e altri diritti nonche' delle attivita' corrispondenti o del relativo equivalente in contanti, gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari della parte restante dello schema sono adeguatamente protetti;
  • b)i diritti individuali degli aderenti e dei beneficiari sono almeno gli stessi dopo il trasferimento;
  • c)le attivita' corrispondenti allo schema pensionistico da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire la passivita', le riserve tecniche e le altre obbligazioni e diritti da trasferire, conformemente alle norme applicabili nello Stato membro di origine del fondo pensione trasferente;
  • d)i costi del trasferimento non sono sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari restanti del fondo pensione trasferente. La COVIP comunica i risultati della valutazione di cui al comma 3 all'autorita' competente dello Stato membro d'origine del fondo pensione ricevente entro otto settimane dal ricevimento della richiesta da parte dell'autorita' competente dello Stato membro d'origine del fondo pensione ricevente. La COVIP ne da altresi' comunicazione al fondo trasferente. Quando il trasferimento comporta lo svolgimento da parte del fondo ricevente di un'attivita' transfrontaliera nel territorio della Repubblica italiana, la COVIP informa l'autorita' competente dello Stato membro di origine del fondo pensione ricevente delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali in base alle quali lo schema pensionistico deve essere gestito nonche' delle norme dello Stato membro ospitante relative alle informazioni da fornire ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari che si applicano all'attivita' transfrontaliera. Tali informazioni sono comunicate entro un termine di ulteriori quattro settimane e sono aggiornate tempestivamente a ogni modifica significativa. All'attivita' transfrontaliera di cui al comma 5 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15-ter, commi 4, 5, 8 e 9.

Testo vigente dal 1 febbraio 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252~art14bis · fonte del testo

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