Art. 7 — Modifiche all'articolo 44 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Il primo comma dell'articolo 44 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Quando per assenza, per sospensione o interdizione temporanea, per interdizione dai pubblici uffici o per altri provvedimenti comportanti sospensione dall'esercizio della professione ai sensi della legge penale, per malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaio non possa esercitare le proprie funzioni, il presidente del consiglio notarile delega d'ufficio un altro notaio esercente, scelto con gli stessi criteri di cui all'articolo 43, comma 3, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati. Della delega e' data idonea pubblicita' secondo le modalita' indicate dal decreto di cui all'articolo 43, comma 5.».
Testo vigente dal 11 agosto 2006
