Art. 5 — Sostituzione dell'articolo 40 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
L'articolo 40 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 40. - 1. Il sigillo del notaio cessato definitivamente dall'esercizio o trasferito ad altra sede e' depositato nell'archivio notarile distrettuale. Il sigillo e' reso inutilizzabile, in modo da restare comunque riconoscibile, mediante l'apposizione di un segno sull'incisione a cura del capo dell'archivio. 2. Il sigillo del notaio sospeso o interdetto temporaneamente ovvero nei confronti del quale sono state pronunziate l'interdizione dai pubblici uffici o altro provvedimento comportante sospensione dall'esercizio ai sensi della legge penale e' depositato nell'archivio notarile distrettuale fino a quando durano gli effetti di tali provvedimenti. 3. Il capo dell'archivio notarile distrettuale assume tutti i provvedimenti necessari per l'acquisizione del sigillo.».
Testo vigente dal 11 agosto 2006
