Art. 1 — Modifiche all'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Il quinto comma dell'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e' sostituito dal seguente: «Il notaio, inoltre, cessa dall'esercizio notarile per dispensa o interdizione dall'ufficio, rimozione, sospensione o destituzione.».
Testo vigente dal 11 agosto 2006
