Art. 24 — Sostituzione dell'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
L'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 142. - 1. E' punito con la destituzione:
- a)il notaio che continua nell'esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione o durante l'interdizione temporanea, fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 137, comma 3;
- b)il notaio che e' recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 27 o nell'articolo 138, comma 1, lettere b), c), d), ovvero che e' una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 26 o nell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°;
- c)il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose;
- d)il notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva l'applicazione della legge penale.».
Testo vigente dal 11 agosto 2006
