Art. 4 — Modifiche all'articolo 39 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e' sostituito dal seguente: «In caso di interdizione temporanea ed in ogni caso di sospensione del notaio dall'esercizio si provvede ai sensi dell'articolo 43.».
Testo vigente dal 11 agosto 2006
