Art. 8 — Modifiche all'articolo 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Il secondo comma dell'articolo 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Al notaio, quando non puo' esercitare temporaneamente la propria funzione, spetta la meta' degli onorari per le operazioni compiute dal notaio delegato, al quale sono attribuiti i restanti proventi. Quando e' nominato un notaio depositario, tali proventi spettano interamente a quest'ultimo.».
Testo vigente dal 11 agosto 2006
