Art. 25 — Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

Dopo l'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' inserito il seguente: «Art. 142-bis. - 1. Il notaio che ha commesso un fatto che integra gli estremi di uno dei reati previsti dall'articolo 5, primo comma, numero 3°, e' punito disciplinarmente con una delle sanzioni di cui all'articolo 147, quando la sua condotta viola quest'ultima disposizione. 2. Sono fatte salve le disposizioni della legge penale che prevedono pene accessorie comportanti interdizione dai pubblici uffici o sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale del notaio.».

Testo vigente dal 11 agosto 2006

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249~art25 · fonte del testo

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