Art. 47 — Sostituzione dell'articolo 159 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

L'articolo 159 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 159. - 1. Il notaio che sia stato destituito puo' domandare di essere riabilitato all'esercizio professionale con deliberazione del consiglio notarile del distretto al cui ruolo era iscritto quando fu destituito nei seguenti casi:

  • a)se ha ottenuto la riabilitazione ai sensi della legge penale, quando e' stato condannato per uno dei reati indicati nell'articolo 5, primo comma, numero 3°;
  • b)se, negli altri casi, sono decorsi almeno tre anni dalla destituzione o dalla espiazione della pena. 2. La deliberazione del consiglio e' soggetta ad omologazione da parte della Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il consiglio notarile. La corte provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero ed il notaio interessato. 3. Non puo' in ogni caso essere riabilitato all'esercizio professionale il notaio che sia stato condannato per falso, frode, abuso d'ufficio, concussione, corruzione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa e calunnia.».

Testo vigente dal 11 agosto 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 234/2015

    Questione infondata
    19 novembre 2015

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo de…

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 47 Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai · Art. 7 Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249~art47 · fonte del testo

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