Art. 22 — Sostituzione dell'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
L'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 138. - 1. E' punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio:
- a)che e' recidivo nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'articolo 26;
- b)che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57;
- c)che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;
- d)che non tiene il repertorio prescritto dall'articolo 62 oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'articolo 64;
- e)che e' recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11° e 12°;
- f)che impedisce o ritarda le ispezioni previste dagli articoli 128 e 132. 2. E' punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaio che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48 e 49. 3. La sospensione comporta, oltre la decadenza dalla qualita' di membro del consiglio notarile distrettuale e del Consiglio nazionale del notariato, l'ineleggibilita' a tali cariche per due anni dalla cessazione della sospensione.».
Testo vigente dal 11 agosto 2006
