Visite mediche periodiche e straordinarie (direttiva 2013/59/((Euratom)), articolo 45, 46, 47; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 85). Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 120 siano sottoposti, a cura del medico autorizzato, a visita medica periodica almeno una volta ogni dodici mesi e, comunque, ogni qualvolta venga variata la destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a tale destinazione. La visita medica periodica per i lavoratori classificati esposti di categoria A e per gli apprendisti e studenti a essi equiparati deve essere effettuata di norma ogni sei mesi e comunque almeno una volta ogni dodici mesi a giudizio del medico autorizzato. Le visite mediche periodiche sono integrate dalle indagini specialistiche e di laboratorio ritenute necessarie dal medico autorizzato per esprimere il giudizio di idoneita'. Gli organi preposti alla vigilanza di cui all'articolo 106, comma 2, e i medici autorizzati possono disporre che dette visite siano ripetute con maggiore frequenza in tutti i casi in cui le condizioni di esposizione e lo stato di salute dei lavoratori lo esigano. La visita medica straordinaria e' eseguita su richiesta del lavoratore qualora la motivazione della richiesta stessa sia ritenuta dal medico autorizzato correlabile ai rischi professionali e, pertanto, suscettibile di modificare il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. In base alle risultanze delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2, il medico autorizzato esprime per i lavoratori uno dei seguenti giudizi:

  • a)idonei;
  • b)idonei a determinate condizioni;
  • c)non idonei;
  • d)lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria dopo la cessazione del lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti. Il medico autorizzato comunica per iscritto, anche in modalita' telematica, al datore di lavoro il giudizio di cui al ((comma 4)) e i termini di validita' del medesimo. Il datore di lavoro dispone la prosecuzione della sorveglianza sanitaria per il tempo ritenuto opportuno, a giudizio del medico autorizzato, nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perche' non idonei o trasferiti ad attivita' che non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Anche per tali lavoratori il medico formula il giudizio di idoneita' ai sensi del ((comma 4)), al fine di un loro eventuale reinserimento in attivita' con radiazioni. Prima della cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro provvede a sottoporre il lavoratore a visita medica. In tale occasione il medico autorizzato fornisce al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attivita' lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche. Ferma restando la periodicita' delle visite di cui al comma 1, nel periodo necessario all'espletamento e alla valutazione delle indagini specialistiche e di laboratorio di cui allo stesso comma, il giudizio di idoneita', di cui al ((comma 4)), in precedenza formulato conserva la sua efficacia.

Testo vigente dal 18 gennaio 2023

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Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2020 al 18 gennaio 2023. 3 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Visite mediche periodiche e straordinarie (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 45, 46, 47; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 85). Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti e gli apprendisti e …

… anche in modalita' telematica, al datore di lavoro il giudizio di cui al comma tolto: 3 aggiunto: 4 e i termini di validita' del medesimo. Il datore di lavoro dispone la … per tali lavoratori il medico formula il giudizio di idoneita' ai sensi del comma tolto: 3 aggiunto: 4, al fine di un loro eventuale reinserimento in attivita' con radiazioni. Prima della … laboratorio di cui allo stesso comma, il giudizio di idoneita', di cui al comma tolto: 3 aggiunto: 4, in precedenza formulato conserva la sua efficacia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101~art136 · fonte del testo

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