Art. 16 — Cessazione dall'impiego
Quando un macchinista cessa di essere impiegato come tale da un'impresa ferroviaria o da un gestore dell'infrastruttura, questi ne danno immediata notizia all'Agenzia. La licenza conserva la sua validita' finche' sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 15, comma 1. Il certificato perde la sua validita' quando il macchinista cessa di essere impiegato come tale. Tuttavia il macchinista riceve una copia autenticata del certificato e di tutti i documenti che comprovano la sua formazione, le sue qualifiche, la sua esperienza e le sue competenze professionali. Nel rilasciare il certificato la nuova impresa ferroviaria o il nuovo gestore dell'infrastruttura presso il quale il macchinista viene impiegato tiene conto di tali documenti. Le copie autenticate dei certificati devono essere conformi al modello di cui all'allegato IX.
Testo vigente dal 21 gennaio 2011
