Art. 39 — Controllo da parte delle autorità competenti in caso di spostamento temporaneo del prestatore in un altro Stato membro

In caso di spostamento temporaneo del prestatore stabilito sul territorio nazionale in un altro Stato membro, le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), controllano il rispetto dei requisiti nazionali in conformita' dei poteri di sorveglianza previsti dall'ordinamento nazionale, in particolare mediante misure di controllo sul luogo di stabilimento del prestatore. Le autorita' competenti di cui al comma 1 non possono omettere di adottare misure di controllo o di esecuzione sul territorio nazionale per il motivo che il servizio e' stato prestato o ha causato danni in un altro Stato membro. L'obbligo di cui al comma 1 non comporta il dovere per le autorita' competenti di effettuare verifiche e controlli fattuali nel territorio dello Stato membro in cui e' prestato il servizio. Tali verifiche e controlli sono effettuati dalle autorita' dello Stato membro in cui il prestatore svolge temporaneamente la sua attivita', su richiesta delle autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i).

Testo vigente dal 23 aprile 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59~art39 · fonte del testo