L'Autorita' nazionale competente NIS coopera e assiste le autorita' competenti degli altri Stati membri interessati, nonche' puo' richiedere la cooperazione e l'assistenza reciproca alle medesime, in funzione delle necessita', nei seguenti casi:

  • a)un soggetto, considerato sotto la giurisdizione nazionale ai sensi dell'articolo 5 o i cui sistemi informativi e di rete sono ubicati sul territorio nazionale, fornisce servizi in uno o piu' altri Stati membri;
  • b)un soggetto, considerato sotto la giurisdizione di altri Stati membri ai sensi dell'articolo 5 o i cui sistemi informativi e di rete sono ubicati sul territorio di altri Stati membri, fornisce servizi sul territorio nazionale. La cooperazione di cui al comma 1 comprende la reciproca:
  • a)notifica e consultazione, per il mezzo del Punto di contatto unico NIS, circa le attivita' ispettive, le misure di esecuzione e l'esercizio dei poteri sanzionatori, nonche' la loro applicazione;
  • b)richiesta giustificata di attivita' ispettive o di adozione di misure di esecuzione;
  • c)assistenza proporzionata alle rispettive risorse affinche' le attivita' ispettive e di esecuzione possano essere attuate in maniera efficace, efficiente e coerente. L'assistenza reciproca di cui al comma 2, lettera c), puo' riguardare richieste di informazioni e attivita' ispettive, comprese le richieste di effettuare ispezioni in loco o a distanza o audit sulla sicurezza mirati. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' respingere una richiesta di assistenza da parte di autorita' competenti degli altri Stati membri ai sensi del presente articolo quando:
  • a)l'Autorita' nazionale competente NIS non e' competente per fornire l'assistenza richiesta;
  • b)l'assistenza richiesta non e' proporzionata ai compiti ispettivi e di esecuzione previsti dal presente decreto;
  • c)la richiesta riguarda informazioni o comporta attivita' che, se divulgate o svolte, sarebbero contrarie agli interessi essenziali di sicurezza nazionale, di pubblica sicurezza o di difesa dello Stato. Ai fini del comma 4, prima di respingere una richiesta, l'Autorita' nazionale competente NIS consulta le autorita' competenti degli Stati membri interessati. Su richiesta di uno degli Stati membri interessati, l'Autorita' nazionale competente NIS consulta anche la Commissione europea e l'ENISA. Se opportuno e di comune accordo, l'Autorita' nazionale competente NIS e le autorita' competenti di altri Stati membri possono svolgere attivita' ispettive e di esecuzione comuni. L'Autorita' nazionale competente NIS puo':
  • a)a fronte di una richiesta di assistenza reciproca da parte di autorita' competenti di altri Stati membri, esercitare i poteri di cui al presente capo nei confronti di un soggetto che soddisfa i criteri di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo;
  • b)inoltrare una richiesta di assistenza reciproca alle autorita' competenti degli altri Stati membri interessati per l'esercizio dei rispettivi poteri di cui al capo VII della direttiva 2022/2555 nei confronti di un soggetto che soddisfa i criteri di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo.

Testo vigente dal 1 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138~art39 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari