Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge. Alla successiva scadenza degli organi gli enti di cui al comma 3 avviano le procedure per la costituzione degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati dal presente decreto legislativo. Entro il termine di cui al comma 1, primo periodo, gli enti di cui al comma 3 adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificate e integrate dal presente decreto legislativo. Gli organi degli enti del sistema camerale italiano gia' insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica fino alla loro naturale scadenza. Le incompatibilita', i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti dal presente decreto legislativo per i componenti degli organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo al termine di cui al comma 1, primo periodo. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in corso alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, vengono completate secondo la disciplina vigente al momento del loro avvio. Le gestioni commissariali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino all'esaurimento del relativo mandato. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219)).

Testo vigente dal 10 dicembre 2016

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Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 2010 al 10 dicembre 2016. 88 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino all'esaurimento del relativo mandato. tolto: Ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continua a d applicarsi la disposizione transitoria di cui al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, come modificato dall'articolo 1, comma 20, del presente decreto, si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 20 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-15;23~art3 · fonte del testo

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