Art. 8 — Disposizioni transitorie e finali
Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformita' dal presente decreto entro il termine di cui al comma 1 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte dei predetti alimenti. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 3, comma 1, la lettera f) e' abrogata;
- b)l'articolo 11 e' abrogato;
- c)all'articolo 18, comma 3, la parola: «11» e' soppressa.
Testo vigente dal 7 ottobre 2017
