Art. 10 — Disposizioni transitorie e finali
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5. La disciplina dettata dagli articoli 194.1, 195, a eccezione dei commi 7 e 8, 195.2, 196-ter e 196-quater del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotti o modificati dal presente decreto, si applica a partire dal nono mese successivo dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze e secondo le forme di coordinamento applicabili, adottano i regolamenti previsti dai medesimi articoli. La disciplina di cui all'articolo 195.1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applica alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle violazioni diverse da quelle richiamate all'articolo 195.1, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 commesse prima della sua entrata in vigore continua ad applicarsi il trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 4. Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di attuazione e le regole procedurali adottate ai sensi del vigente articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e degli articoli 196-bis e 196-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal presente decreto.
Testo vigente dal 23 luglio 2026
