Art. 2 — Disposizioni di coordinamento
In sede di prima applicazione i decreti previsti dagli articoli 10, comma 3, 12, comma 4, e 20, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto legislativo, sono adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Testo vigente dal 25 febbraio 2010
