Art. 13 — Requisiti per la nomina e cause ostative

(( Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore eta' e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di societa', esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, e che esercitino la loro attivita' nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea in possesso dei suddetti requisiti. Non possono far parte del consiglio:

  • a)i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e coloro che ricoprono gia' l'incarico di componente del consiglio di altra camera di commercio;
  • b)gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
  • c)i dipendenti della camera di commercio, della Regione e degli enti locali compresi nel territorio della medesima camera;
  • d)coloro per i quali sussistono le cause ostative di cui all'articolo 58 del testo unico della legge nell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58;
  • e)coloro che, per fatti compiuti in qualita' di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;
  • f)coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza e' adottato dall'autorita' competente per la nomina. 4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.)) ((12))

Testo vigente dal 12 marzo 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1997 al 12 marzo 2010. 61 parole tolte, 74 parole aggiunte in 5 capoversi.

… esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12, comma tolto: 3 aggiunto: 4, e che esercitino la loro attivita' nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di …

a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri aggiunto: ed assessori regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai tolto: 15 aggiunto: 5.000 abitanti aggiunto: e coloro che ricoprono gia' l'incarico di componente del consiglio di altra camera di commercio;

c) i dipendenti della camera di commercioaggiunto: , della Regione e degli enti locali compresi nel territorio della medesima camera;

d) coloro tolto: che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a un anno e superiore, nel massimo, a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalita' organizzata aggiunto: per i quali sussistono le cause ostative di cui all'articolo 58 del testo unico della legge nell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58;

… la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) tolto: ed aggiunto: e f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza e' adottato dall'autorita' competente per la nomina. aggiunto: 4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche. aggiunto: 12

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art13 · fonte del testo

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